Sistemi Turistici Locali nel Veneto: Definizione e Caratteristiche
I Sistemi Turistici Locali (STL) rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo e la valorizzazione coordinata delle risorse turistiche di un territorio. Ma cosa si intende esattamente con questa definizione?
Definizione di Sistemi Turistici Locali
Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche. Questi sistemi includono anche i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
Attori e Promozione dei STL
Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
Ruolo delle Regioni
Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Esempi di Sistemi Turistici Tematici nel Veneto
Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente. Alcuni esempi includono:
Leggi anche: Approfondimento sui Sistemi Turistici Locali
- Venezia e Laguna
- Dolomiti
- Montagna veneta
- Lago di Garda
- Mare e spiagge
- Pedemontana e Colli
- Terme Euganee e termalismo veneto
- Po e suo Delta
- Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete
Questi sistemi rappresentano ambiti territoriali omogenei in termini di tipologie turistiche, all’interno dei quali ci sia una sorta di “vocazione primaria” capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici in rete.
La Legislazione Turistica e gli Enti Locali
La legislazione turistica è costituita dall’insieme di norme dirette a regolare il settore turistico. La costituzione individuava all’articolo 117 il settore turistico come materia di competenza legislativa regionale da attuare in concorrenza con lo stato. L’art 118 ha poi introdotto il principio della sussidiarietà, in base al quale le competenze amministrative spettano agli enti più vicini ai cittadini, ossia i comuni.
Il Comune
Al comune spettano funzioni specifiche nel settore turistico vista la sua vicinanza agli interessi dei cittadini. Egli contribuisce alla valorizzazione delle risorse turistiche e partecipa alla costituzione dei sistemi turistici locali. Il comune è amministrato da:
- Il consiglio comunale: composto da un numero di consiglieri variabile, dura in carica 5 anni.
- Il sindaco: è il responsabile dell’amministrazione e ha la rappresentanza legale.
La Provincia
È un ente territoriale autonomo a cui spettano le funzioni amministrative non attribuite ai comuni. La provincia è amministrata da:
- Il consiglio provinciale: è eletto dal popolo e rimane in carica per 5 anni e il numero di consiglieri è variabile.
La Regione
La regione è un ente pubblico territoriale, che ha una sua autonomia finanziaria ma non ha poteri giudiziari.
Leggi anche: Approccio Innovativo al Turismo
- L’assemblea (o consiglio regionale): rimane in carica 5 anni e può essere considerato il “parlamento” della regione (approva le leggi regionale).
- La giunta regionale: organo di governo della regione, composta da un numero variabile di assessori.
Legge Regionale del 14 Giugno 2013, n. 11
La Legge Regionale del 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 56 del 18 giugno 2013) disciplina il turismo nel Veneto. Di seguito, un elenco degli articoli principali:
- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Risorse turistiche
- Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti
- Art. 5 - “Veneto” marchio turistico
- Art. 6 - Programma regionale per il turismo
- Art. 7 - Piano turistico annuale
- Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche
- Art. 9 - Destinazioni turistiche
- Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche
- Art. 11 - Sistema turistico tematico
- Art. 12 - Coordinamento tematico
- Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo
- Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo
- Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica
- Art. 16 - Diritti del turista
- Art. 17 - Le imprese turistiche
- Art. 18 - I consorzi di imprese turistiche
- Art. 19 - Funzioni della Regione
- Art. 20 - Funzioni delle province
- Art. 21 - Funzioni della Provincia di Belluno
- Art. 22 - Le associazioni Pro Loco
- Art. 23 - Strutture ricettive
- Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere
- Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere
- Art. 26 - Strutture ricettive all’aperto
- Art. 26 bis - Gestione del verde nelle strutture ricettive all’aperto
- Art. 27 - Strutture ricettive complementari
- Art. 27 bis - Locazioni turistiche
- Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali
- Art. 28 - Ospitalità diffusa
- Art. 28 bis - Alloggio turistico diffuso
- Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive
- Art. 30 - Sedi e attività congressuale
- Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali
- Art. 31 bis - Codici identificativi delle strutture ricettive
- Art. 32 - Procedimento di classificazione
- Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva
- Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura
- Art. 35 - Vigilanza e controllo
- Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea
- Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo
- Art. 38 - Esercizio dell’attività
- Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva
- Art. 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo
- Art. 41 - Disposizioni generali in materia di interventi regionali
- Art. 42 - Tipologie di interventi regionali
- Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile
- Art. 44 - Interventi per il turismo sostenibile
- Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo
- Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie
- Art. 47 - Partecipazione al capitale delle imprese turistiche
- Art. 48 - Progetti di interesse pubblico
- Art. 48 bis - Turismo di montagna
- Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative
- Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 51 - Abrogazioni
- Art. 52 - Norma finanziaria
La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.
Risorse Turistiche del Veneto
Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.
Prodotto Turistico e Gamma di Prodotti
Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.
La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.
Leggi anche: Strategie per i sistemi turistici
La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.
“Veneto” Marchio Turistico
La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del “Veneto”, marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale. Nei mercati esteri il marchio “Veneto” è sempre affiancato dalla indicazione “Italia”.
Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell’offerta turistica regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.
La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio “Veneto”, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.
Programma Regionale per il Turismo
La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.
Piano Turistico Annuale
In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.
Elenco Regionale delle Località Turistiche
Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.
Destinazioni Turistiche
A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della gestione. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Comitato Regionale per le Politiche Turistiche
Il comitato include il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato, e esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.
Coordinamento Tematico
Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell’offerta del sistema turistico tematico. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.
Sistema Informativo Regionale del Turismo
Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.
I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.
Osservatorio Regionale per il Turismo
L'osservatorio regionale ha la funzione di misurare l’efficacia delle azioni realizzate.
Informazione e Accoglienza Turistica
Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.
Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).