Sposare uno straniero: Documenti necessari in Italia
Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:
- Passaporto valido
- Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.
Quest'ultimo documento può essere rilasciato:
- dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
- dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse.
Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
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Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:
- indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- generalità del padre;
- generalità della madre;
- cittadinanza;
- residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
- stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).
Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validità e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalità indicate nella descrizione del servizio.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.
Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.
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Aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Disposizioni specifiche per alcune nazionalità
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.
Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.
Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:
- fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici.
Altre informazioni utili
Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità (es. passaporto). L’Ufficiale dello Stato civile fisserà l’appuntamento per il giuramento. Nel giorno fissato ci si scambierà pubblicamente la promessa di matrimonio dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile. Al giuramento devono essere presenti due testimoni per ciascun coniuge. L’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune dei nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.
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Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995). Ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Non è previsto espressamente che lo straniero debba anche rispettare la norma italiana che stabilisce l’età minima, che è di diciotto anni o di sedici anni se il minore è autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.
Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000). Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).
Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000). In quest'ultimo caso una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art.
Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Documentazione riassuntiva
- Passaporto o documento di identità personale
- Nulla-Osta (o documenti specifici a seconda della nazionalità)
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Costi e tempi
L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
Normativa di riferimento:
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218 - ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950 - “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 - “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
- Sentenza Corte Costituzionale nr.
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