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Documenti Necessari per Sposare un Cittadino Straniero in Italia

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre determinati documenti che attestino la sua idoneità a sposarsi secondo la legge italiana. Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza (art 27 Legge 218/1995) il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.

Documentazione da Presentare

Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità (es. passaporto). La documentazione da presentare include:

  1. Passaporto o documento di identità personale.
  2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra). Nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato.

Il Nulla Osta

Il documento fondamentale è il Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano. Quest'ultimo documento può essere rilasciato:

  • Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
  • Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte.

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

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Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Dati che devono essere contenuti nel Nulla-osta:

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • Cognome e nome
  • Luogo e data di nascita
  • Generalità del padre
  • Generalità della madre
  • Cittadinanza
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza)
  • Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).

La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell'Autorizzazione del Tribunale.

Disposizioni Particolari per Alcuni Paesi

Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.

  • Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980: devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
  • Cittadino di nazionalità STATUNITENSE: deve produrre dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura; atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.
  • Cittadino di nazionalità AUSTRALIANA: deve produrre dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura; atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.
  • Cittadino BRITANNICO: ha la facoltà di scegliere: fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici; oppure rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare.

Altre Informazioni Utili

Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio. Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.

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I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.

Costi e Tempi

L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00. È indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Normativa di Riferimento

  • Codice civile art. 116
  • Legge 30 maggio 1995, n. 218- ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
  • Legge 19 novembre 1984, n. 950- “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
  • Legge 13 ottobre 1965, n. 1195- “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
  • Sentenza Corte Costituzionale nr.

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