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Straniero Residente in Italia: Diritti e Doveri

Il presente articolo ha lo scopo di fornire un utile strumento di informazione, consultazione e orientamento sui complessi aspetti normativi e amministrativi in materia di immigrazione, con particolare attenzione ai diritti e doveri degli stranieri residenti in Italia.

Quadro Normativo di Riferimento

Ai sensi dell’articolo 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.

Secondo interpretazione costante, si ritiene che l’accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs). In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assume carattere di “lex specialis” rispetto alla previsione generale dell’art.

Ai sensi dell’art. 10 della Costituzione, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L’art. 117 comma 1, della Costituzione prevede, inoltre, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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Diritti Fondamentali e Uguaglianza di Trattamento

In generale la normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). Tra questi diritti sono compresi i diritti civili, familiari, sociali e alcune forme di partecipazione politica di natura consultiva degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La normativa dunque appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli stranieri, volta ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza enunciato nell’articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini.

Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.

Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione.

Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali.

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L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona.

Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848). L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.

Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n.

Esempi di Diritti Fondamentali

  • La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari.
  • Lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua.
  • Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento.
  • Lo straniero comunque presente sul territorio può sposarsi. La corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
  • Il diritto all’istruzione (articolo 2 del Protocollo 1 alla Convenzione europea, articolo 18, par.

Documenti di Viaggio e Visto d'Ingresso

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri e agli apolidi per l’attraversamento delle frontiere e, quindi, per l’ingresso nel territorio italiano. Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni (tranne che per cure mediche e attività lavorativa remunerata) le persone provenienti da: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Maurizio, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, San Marino, Santa Sede, Serbia, Seicelle, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

Sono esenti dal visto anche: cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n.; rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un titolo di soggiorno e di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”).

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Il periodo di permanenza previsto dal visto è prorogato qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno valido è esente da visto per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al riguardo, occorre considerare il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno.

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, sulla vignetta adesiva, alla voce “tipo di visto”, è apposta una lettera, che può essere A (nel caso di transito aeroportuale), C (nel caso di soggiorni di breve durata, validi fino a un massimo di 90 giorni) e D (nel caso di soggiorni di lunga durata, validi oltre 90 giorni).

Il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 elenca e delinea l’ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti all’estero.

Il codice dei visti prevede che il visto possa essere richiesto dallo straniero, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese. La domanda deve essere presentata non prima di 3 mesi dall’inizio del viaggio previsto.

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Inoltre, il richiedente deve consentire il rilevamento delle proprie impronte digitali e, ove previsto, dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Rilascio e Diniego del Visto

Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente. Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza. A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio. Nel caso di diniego di visto richiesto per motivi familiari, il ricorso va presentato al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui risiede il familiare del ricorrente (presente in Italia), senza limiti di tempo.

Il diniego può essere disposto anche qualora il richiedente sia a rischio di immigrazione illegale (nei casi di visti di breve durata e anche per i visti di lunga durata, ma limitatamente alle ipotesi di richiesta per motivi di studio) o costituisca un rischio per la sicurezza dello Stato membro.

Dichiarazione di Presenza

Quelli che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un apposito modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Permesso di Soggiorno

Il Regolamento (Ce) n. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, modificato dal Regolamento (Ce) n. 380/2008 del Consiglio dell’Unione Europea, del 18 aprile 2008, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Tale permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui dimora lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l’immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Diritti Connessi al Permesso di Soggiorno

In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno pro-tempore del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007, nonché delle disposizioni operative impartite dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere il 30 gennaio 2009, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Nell’attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un’eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. Detta comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro. Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo.

Attività Lavorativa e Permesso di Soggiorno

Secondo l’art. 5 comma 9 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In linea generale, tuttavia, tale termine non è perentorio. Ciò significa che la pubblica amministrazione non incorre in alcuna particolare conseguenza se viene superato.

È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, l'art.

I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo? Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso? Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.

È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda.

Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Come Assumere un Lavoratore in Attesa del Permesso

I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.

10 del 5 maggio 2025, è applicabile, anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Altri Diritti e Servizi in Attesa del Permesso di Soggiorno

L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida esteraSecondo una circolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare.

La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica? In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15). Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l’autorità potrebbe apporre un timbro che ne rinnova e certifica la validità.

È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in di fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN.

È possibile aprire un conto corrente di base se si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano.

Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non-EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno

Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca. la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).

È possibile rilasciare documenti di guida o di circolazione agli stranieri in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.”.

Tali precisazioni sono ovviamente applicabili anche al caso di cittadini extra-UE giunti in Italia ai sensi e per gli effetti del cd. In fase di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2023 acquisire la Carta di qualificazione conducente (CQC), ovvero il documento abilitativo necessario per condurre mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone.

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