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Testamento Straniero: Validità in Italia e il Testamento Internazionale

Ogni paese europeo o extraeuropeo regola in modo diverso la successione testamentaria, le diversità, derivanti soprattutto dalla diversa cultura giuridica, hanno come oggetto sia la forma dei testamenti, che le varie disposizioni testamentarie consentite al testatore. È innegabile che nel corso degli anni sia divenuto sempre più facile spostarsi, per lavoro o motivi familiari, così da vivere in un paese diverso da quello di origine, cambiando residenza, anche per brevi periodi.

Sei un cittadino straniero residente in Italia da anni, ormai la tua vita è qui ma non hai ancora acquisito la cittadinanza italiana, vuoi che alla tua morte la tua successione venga regolata secondo la legge italiana, ma non sai cosa è opportuno fare.

La Legge Italiana e il Diritto Internazionale Privato

Generalmente il criterio di collegamento riguardo ai diritti sui beni immobili, è il luogo ove il bene stesso si trova, pertanto se si acquistano beni in un paese diverso da quello di cittadinanza o residenza, questi dovrebbero essere regolati dalla legge dello stato in cui si trovano, piuttosto che dalla legge applicabile alla successione.

L’articolo 46 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 dispone che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.” Pertanto, secondo tale legge alla successione testamentaria si applica la legge dello stato di cittadinanza.

Il secondo comma del medesimo articolo, però, da la possibilità al testatore di compiere una scelta, mediante una dichiarazione cd. “professio iuris”. Il citato articolo difatti recita “Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.” Viene data la possibilità, dunque, di scegliere come legge regolatrice della propria successione, anche il luogo di residenza, cosicché anche il cittadino straniero residente in Italia possa fare regolarmente testamento secondo la legge italiana.

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Il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in materia di successioni, ha ribaltato quanto previsto dalla legge italiana. In particolare l’articolo 21 del Regolamento dispone che “la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.” Dunque, se prima si faceva riferimento allo stato di cittadinanza, dal 17 agosto 2015, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la competenza è della legge dello stato ove il de cuius ha la residenza abituale.

Il Regolamento, poi, fa un ulteriore passo avanti prevedendo che “se in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato”, facendo sì che si possa valutare il caso concreto.

Il Testamento Internazionale: Una Semplificazione

Un modo più semplice di fare testamento, senza dover prima valutare quale sia la legge applicabile alla successione, in base ai collegamenti più stretti, né dover fare la dichiarazione della di scelta della legge dello stato di cui si ha la cittadinanza, è l’utilizzo della forma del testamento internazionale. Tale forma testamentaria nasce dall’esigenza di diminuire le difficoltà interpretative circa la ricerca della legge nazionale da applicare ad una determinata successione.

Il nostro stato, con legge 29 novembre 1990, n. 387, ha aderito alla convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, mediante la quale gli stati aderenti hanno introdotto nella propria legislazione la forma del testamento internazionale. La particolarità di tale forma testamentaria è che può essere utilizzata sia dai cittadini italiani in Italia, che da cittadini italiani all’estero, nonché da cittadini stranieri in Italia, se provenienti da un paese che ha aderito alla convenzione, ovvero da un paese che riconosce il testamento fatto all’estero.

La validità del testamento internazionale è indipendente dal luogo della sua redazione, inoltre non deve farsi alcuna valutazione sulla situazione dei beni immobili del testatore, o del luogo in cui si trovano. Ininfluente è anche la nazionalità, la residenza o il domicilio del testatore, che può fare testamento internazionale in qualunque paese firmatario della convenzione.

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Fra le varie forme di testamento contemplate dal nostro ordinamento c’è il testamento internazionale introdotto dalla legge 387 del 29 novembre 1990. Con questa legge l’Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 1973 tenutasi per giungere ad una forma unica di testamento con profili extrastatuali nei vari paesi aderenti alla Convenzione. L’obbiettivo perseguito da quest’ultima infatti fu quello di diminuire le difficoltà interpretative sulla legge nazionale da applicare al testamento.

È un negozio giuridico che produce gli stessi effetti delle altre forme previste dal nostro codice civile differenziandosi sotto il profilo formale. Gli adempimenti formali imposti dalla legge per tale negozio testamentario lo accomunano con la forma del testamento segreto.

Requisiti di Forma del Testamento Internazionale

Il testamento deve necessariamente essere fatto per iscritto, ma può essere redatto anche non a mano, e da una persona diversa dal testatore, in qualunque lingua. Ciò che è importante è che il testatore dichiari, in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare il testamento internazionale, che il documento che viene consegnato è il suo testamento, e che egli è a conoscenza del suo contenuto. Infine il testatore deve firmare il testamento, oppure riconoscere e confermare la sua firma, se ha già firmato il documento, alla presenza dei testimoni e della persona abilitata. Se il testatore non può firmare, deve indicarne la ragione alla persona abilitata che deve farne menzione nel testamento. Altra possibilità concessa al testatore, se prevista dalla stessa legge con cui viene individuato il soggetto abilitato, è di indicare una terza persona che firmi la scheda testamentaria al posto suo.

L’articolo 1 dell’Annesso alla legge 387/1990 definisce cos’è un testamento internazionale in relazione alla sua validità. Il testamento internazionale si compone di due parti: la cosiddetta scheda testamentaria e l’attestato. La scheda testamentaria è un documento in cui sono contenute le disposizioni di ultima volontà del testatore.

La legge prevede dei requisiti di validità del testamento, che, semplificando i termini, riguardano la scheda testamentaria. Anzitutto la scheda può essere composta di uno o più fogli. Nel primo caso la sottoscrizione avverrà alla fine dell’unico foglio da parte di tutti i soggetti suddetti. Nell’ulteriore ipotesi in cui il testatore sia incapace di firmare invece, dovrà comunicarne i motivi al soggetto abilitato. Quest’ultimo sarà allora onerato di farne menzione sia nella scheda testamentaria che nell’attestato.

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  • deve essere stesa in forma scritta dal testatore o da un soggetto da lui scelto con qualsiasi mezzo di scrittura o manualmente e nella lingua preferita.
  • il testatore deve dichiarare in presenza di due testimoni e di un notaio, o altro soggetto abilitato, che tale scheda testamentaria è sua e della stessa conosce il contenuto.

Qualora non si rispettassero tali requisiti il secondo comma dell’articolo 1 dell’Annesso alla legge 387/1990 prevede la nullità del testamento stesso.

L'Attestato

L’attestato deve essere redatto in lingua italiana dal Notaio o da altro soggetto abilitato, ed è necessario a certificare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla legge, anche se la sua mancanza non rende invalido il testamento, che sarà nullo solo ove non vengano rispettate le formalità previste dall’art. 2 al 5 dell’annesso, sopra riportate. La convenzione di Washington deroga all’art. 48 della L. 31 maggio 1995, n. 218 circa la validità formale del testamento dello straniero in Italia o del cittadino italiano all’estero: il testamento che rispetta i requisiti di forma stabiliti dalla Convenzione è senz’altro valido.

La legge 387/1990 all’articolo 9 dell’Annesso prevede che “La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’art. L’attestato è un documento autonomo rispetto alla scheda testamentaria che certifica che tutti gli adempimenti di legge sono stati eseguiti. Viene prodotto dal notaio o dal soggetto abilitato il quale lo conserva e ne consegna una copia al testatore.

L’articolo 14 della convenzione prevede l’applicazione delle norme dettate da ciascun ordinamento. L’attestato costituisce una certificazione del notaio del fatto che sono state osservate le formalità previste dalla legge.

  • L’articolo 8 della legge 387/1990, tuttavia, stabilisce che “In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento.
  • In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto all’art.

L’indicazione della data in cui il notaio ha firmato il documento che, ai sensi dell’articolo 7, deve essere apposta alla fine. Queste formalità se non rispettate non hanno dei riflessi, come già detto, sulla validità del testamento bensì sulla posizione del soggetto legittimato a riceverlo, ovvero, in Italia, il notaio.

Capacità di Testare e Revoca

Con riguardo alla capacità di testare la legge non è esplicita. Stabilisce soltanto che il testatore deve conoscere il contenuto del testamento.

Quanto alla revoca si applicano gli artt. 679 e ss. del codice civile in quanto l’art. 14 della convenzione prevede l’applicazione delle norme dettate da ciascun ordinamento. L’articolo 14 dell’Annesso alla legge 387/1990 stabilisce che “Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti”. La risposta è dunque positiva. Si ricorda infatti che le volontà testamentarie sono sempre revocabili fino alla morte del testatore. Il testamento internazionale può essere revocato espressamente o tacitamente o con un testamento posteriore.

Vige in Italia un sistema di conservazione dei testamenti che impone al notaio che li riceve di conservarli e richiederne l’iscrizione presso il Registro Generale dei Testamenti tenuto dal Ministero della Giustizia.

Conservazione del Testamento Internazionale

Quanto alla conservazione del testamento redatto con la forma del testamento internazionale, l’art. 8 dell’annesso dispone che “in mancanza una regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento.

Nel nostro ordinamento vige una regola obbligatoria solo circa la conservazione dei testamenti per atto di notaio. Quando il testamento internazionale viene redatto in Italia, la persona abilitata è il notaio, questo ha causato delle diverse interpretazioni della normativa, prospettandosi due alternative. Se si ritiene che il testamento internazionale non sia assimilabile a quelli redatti da notaio, questo può restare nelle mani del testatore, che non è obbligato a fare la dichiarazione circa la conservazione del suo testamento.

Ove invece la norma viene interpretata diversamente, assimilando il testamento internazionale, a quelli redatti dal notaio, si deve presumere che questi debbano essere conservati ai sensi dell’art. 61 della legge notarile, e che il testatore non possa richiedere una forma diversa. Si ritiene che tale ultima interpretazione sia preferibile, poiché l’attestato è certamente un atto del notaio, e il testamento deve seguirne le regole di conservazione.

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