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Tipologie Utenti del Sito del Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo ha implementato diverse iniziative per supportare il settore turistico italiano, tra cui il Tourism Digital Hub (TDH) e la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR).

Il Tourism Digital Hub (TDH)

Il Tourism Digital Hub rappresenta un punto di svolta nel processo di trasformazione del sistema turistico italiano, affrontando con successo le sfide di frammentazione e disomogeneità che hanno caratterizzato il settore negli anni precedenti.

Questa iniziativa assume un ruolo cruciale nel promuovere la digitalizzazione e l’integrazione tra gli operatori turistici e i servizi offerti sul territorio: non solo si concentra sull’arricchire l’esperienza del turista attraverso l’accesso a informazioni dettagliate e strumenti per la pianificazione del viaggio, ma sostiene attivamente gli operatori del settore, mediante una serie di servizi messi a disposizione, consentendo così agli operatori di adeguarsi alle nuove tendenze di mercato e offrire servizi di alta qualità in linea con le aspettative dei visitatori.

Inoltre, il TDH agisce come un catalizzatore per la visibilità e la promozione dei servizi turistici italiani, sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo così a espandere la base di clientela potenziale per questi operatori e a stimolare la crescita economica nel settore e, di conseguenza, del Sistema Paese.

Questo approccio integrato e orientato al miglioramento continuo crea pertanto un circolo virtuoso in cui domanda e offerta si rinforzano reciprocamente, generando benefici tangibili per tutti gli attori coinvolti.

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La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR)

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), prevista ai sensi della “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive […]”, all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Il Cruscotto è una linea evolutiva della BDSR, rilasciata a giugno 2025, tesa a ottimizzare l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191. Si precisa che l’ambito oggettivo della disciplina sopra citata è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d.

FAQ sul Codice Identificativo Nazionale (CIN)

1.3 Ho già il codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere anche il CIN?

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.

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1.4 Non sono in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere il CIN?

Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste. Resta fermo che il rigoroso accertamento in merito allo svolgimento dell’attività a titolo meramente gratuito debba essere condotto sulla base delle circostanze del caso concreto.

1.6. La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN?

Sì. Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 145/2023.

1.7. Sei soggetto alle sanzioni previste dall’art. 13-ter, comma 9 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145. La sanzioni previste dall’art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.

1.8. È obbligatorio inserire il CIN nella Certificazione Unica e nella dichiarazione dei redditi?

Il termine a partire dal quale è invalso l’obbligo del possesso del CIN è il 1° gennaio 2025 (vedi Notizia del 22/10/2024 ). Pertanto, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 tramite il modello 730/2025, non è obbligatorio inserire il CIN per le locazioni brevi. Sarà, tuttavia, necessario indicare la terna catastale.

Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

2.2 Perché non trovo la mia struttura nella BDSR?

Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.

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2.3 Non ho trovato la mia struttura sulla BDSR e ho aperto una segnalazione per “struttura mancante” tramite piattaforma.

Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

  • c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”).

Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”).

3.2 Ho ottenuto il codice identificativo regionale nei tempi previsti dalla normativa regionale.

Per richiedere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.

3.3 La mia struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale.

3.4 Nella mia Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la mia tipologia struttura.

3.5 La mia Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non mi è stato attribuito nei termini previsti.

Per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

4.1 Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es.

Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono essere dotate dei dispositivi di sicurezza sopra indicati.

4.2. Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?

Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7) dispone che le unità immobiliari sono dotate di estintori portatili a norma di legge e di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.

4.3 Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?

per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

4.4. Se la mia attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?

Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L. 145/2023 si fa riferimento alle locazioni “anche non esercitate in forma imprenditoriale”.

4.5. I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?

No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi.

4.6. Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?

Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei prescritti dispositivi di sicurezza.

4.7. Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento?

Sì.

4.8 È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?

Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

4.9 Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?

4.10 Quali caratteristiche devono avere gli estintori?

Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).

4.11.

4.12. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.

Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, dovrai comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.

4.13.

Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6.1.

Sì. È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR .

6. 2.

Dipende dalla Regione/Provincia Autonoma in cui la struttura ricettiva è ubicata. In linea generale, questa modalità è prevista solo per i dati che non sono stati trasmessi alla BDSR dalle Regioni/Province Autonome di riferimento e mai per i campi Comune, Provincia e Codice Categoria Classificazione nazionale, che incidono sulla configurazione del codice CIN già emesso.

Per tutti i dati trasmessi dalle Regioni/Province Autonome non è possibile procedere in autonomia ma è necessario effettuare la modifica sulle banche dati della Regione o della Provincia Autonoma in cui è sita la struttura, contattando, ove necessario, gli Uffici territorialmente competenti.

6.3.

Si fa presente che, nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni inerenti alla classificazione nazionale, al Comune o alla Provincia, che hanno un impatto sul formato del CIN, il codice precedentemente ottenuto deve essere annullato.

Dovrai rivolgere la richiesta di modifica alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, che ne darà notizia al Ministero del Turismo.

6.4. In caso di cessazione della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve o turistica, non è necessario darne comunicazione al Ministero del Turismo né è possibile richiedere direttamente al Ministero o all’assistenza BDSR la cancellazione della struttura e l’annullamento del relativo CIN.

Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. In tal modo, tramite la Regione o Provincia Autonoma, l’informazione della cessazione della struttura sarà trasmessa alla BDSR. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.

6.5. Ho acquistato un immobile già dotato di CIN.

Dipende.

7.1 Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 109 del TULPS?

No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.

7.2. Concedo in locazione più di quattro appartamenti.

Sì. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni.

Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7.3.

No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione - breve o per finalità turistiche - in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2024.

Fondo per i Comuni a Vocazione Turistica

Il Ministero del turismo rende noto che con il Decreto interministeriale prot. n. 7726 del 14 aprile 2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” si è dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di favorire interventi volti a:

  • a) migliorare l’accessibilità fisica e digitale, nonchè la fruibilità dell’offerta turistica;
  • b) riqualificare il patrimonio culturale, architettonico e naturale;
  • c) potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ciclovie, interventi di digitalizzazione per favorire l’intermodalità).

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