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Traduzione Atti Giudiziari Civili per Stranieri: Costi e Procedure

La traduzione giurata, o asseverazione, è un documento con valore legale tradotto in un'altra lingua in modo da conservare il suo valore legale anche in traduzione. L'asseverazione della traduzione di un documento viene richiesta sia per documenti privati quali certificati, attestati e diplomi, sia aziendali quali atti legali, contratti, lettere di incarico e in generale in tutti i casi in cui è necessaria un’attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione giurata dà dunque al documento tradotto lo stesso valore legale dell'originale. Ciò implica l’impiego di traduttori professionisti specializzati, selezionati per le esperienze pregresse e l’ambito di pertinenza.

Tipologie di Atti Giudiziari

Gli atti giudiziari sono documenti relativi a un processo civile, penale o amministrativo. Sono emanati da un giudice o da un avvocato. Esistono diverse tipologie di atti giudiziari, tra cui:

  • Atti civili: Inerenti alle varie fasi di un processo civile, come atti di citazione in giudizio, sentenze, atti di appello e ricorsi per cassazione.
  • Atti penali: Riguardanti avvisi di garanzia, avvisi per richiesta di archiviazione di un caso o comunicazioni di conclusione delle indagini preliminari.

Come Avviene la Notifica

La notifica degli atti giudiziari può avvenire:

  • Per mezzo di un ufficiale giudiziario.
  • A mezzo posta.

Ad esempio, una citazione invita la controparte a comparire in un’udienza, specificando ora e giorno. Questa procedura è richiesta dal giudice o dall’avvocato per la notifica all’estero di qualsiasi atto giudiziario.

Asseverazione e Giuramento

Il traduttore deve essere iscritto presso gli Albi dei consulenti tecnici del Tribunale e al Ruolo Periti ed Esperti dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, la traduzione giurata viene registrata con un numero di protocollo presso l'ufficio atti notori e perizie giurate della Pretura. Con l’asseverazione il perito o il traduttore giurano dinanzi al Cancelliere di aver svolto bene il proprio incarico.

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Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, mostrare la ricevuta attestante la prenotazione e firmare un apposito verbale (redatto tramite il servizio on line) dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

Il perito deve “autenticare” la perizia, apponendo la propria firma e timbro nelle congiunzioni di tutti i fogli, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento. I fogli della perizia, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura, rilegatura, od altro.

Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l’ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.

Si ricorda che le marche vanno apposte, in ogni caso ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e, comunque, ogni 100 righe (indipendentemente dal numero delle pagine). Per cui se, ad es., in tre pagine si superano le 100 righe, si dovrà pagare la suddetta marca.

Prenotazione e Erogazione del Servizio (Esempio)

A decorrere dal 01 ottobre 2019 e fino a nuova disposizione, il servizio viene erogato dal Tribunale e dall’Ufficio del Giudice di Pace in via sperimentale su appuntamento, da prendere tramite i servizi on line di questo stesso sito, previa registrazione. Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code nè tempi morti di attesa. Accedendo all'agenda elettronica di cui ai servizi on line, nell'ambito della singola prenotazione potranno essere prenotati tre atti ed ogni utente potrà prenotare un massimo di dieci appuntamenti, per un totale di trenta atti.

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Oltre il decimo appuntamento, non sarà possibile prenotare quello successivo fino allo spirare del più vecchio. Inoltre, attraverso la compilazione di moduli web, sarà necessario indicare sempre CHI assevera e per CHI.

Durante il periodo di sperimentazione, quanti non provvederanno alla prenotazione da remoto saranno posposti nell’ordine di erogazione del servizio.

A decorrere dal giorno 01/10/2019 e fino a nuova disposizione il servizio verrà erogato nelle giornate di MARTEDI’ dalle 09.00 alle 11.00 per l’Ufficio del Giudice di Pace e GIOVEDI’ E VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il Tribunale.

Orario: dal lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Costi e Marche da Bollo

Marche da bollo da € 16,00 a partire dalla prima pagina della perizia o traduzione.

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Per gli allegati posizionati dopo il verbale di giuramento si applica l’imposta di bollo (prevista dall’art. 28 parte 2 Tariffa allegato A -parte seconda- D.P.R. 642/72 e succ. € 0.52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito( per es.: € 0,52 per ciascun disegno, € 0,52 per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.. Inoltre, € 1,00 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito ( per es. Nulla è dovuto per semplici fotocopie od altri documenti. Art. 33 D.P.R. 445/2000 - D.M.

Le perizie esenti da bollo per legge (come, ad es. R.D. 1366 del 1922 (art. 5) - R.D. 2011 del 1934 (art. 32) - D.M.

Documentazione Richiesta

Non esistendo una competenza territoriale il perito o il traduttore possono recarsi a giurare presso un qualsiasi Tribunale su tutto il territorio nazionale.

Inoltrare i documenti originali all’agenzia di traduzioni (avvalendosi di un servizio postale sicuro e tracciabile).

Si effettua un controllo di qualità sulla traduzione o, quando previsto, una ulteriore revisione.

Legalizzazione e Apostille

La traduzione giurata di un atto giudiziario è obbligatoria o può bastare una traduzione certificata? La legalizzazione attesta ufficialmente la qualità legale della firma e del firmatario dell’atto. Di solito, la legalizzazione non è necessaria all’interno dell’Unione Europea.

Possiamo perciò affermare che l’apostille snellisce il processo di legalizzazione degli atti indirizzati a Paesi stranieri.

Gli enti responsabili della legalizzazione dei documenti sono le ambasciate e i consolati presenti sul territorio del Paese che ha emesso il documento.

Legalizzazione Consolare

La legalizzazione consolare, necessaria per gli atti da produrre in quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (apostille) consiste in un procedimento complesso, articolato in due fasi:

  • la firma di chi ha redatto l’atto viene legalizzata dal Procuratore della Repubblica (o dalla Prefettura)
  • compiuti tali adempimenti, la persona interessata deve presentare l’atto “legalizzato” al Consolato in Italia del Paese nel quale dovrà essere fatto valere e l’autorità consolare procederà a propria volta alla legalizzazione della firma di chi ha fatto la legalizzazione tramite visto, verificata la corrispondenza della firma agli specimen che la Procura/Prefettura ha provveduto a trasmettere al Consolato

Le sedi consolari dei vari paesi stranieri presenti sul territorio italiano legalizzano con differenze di costi, tempi e procedure seguite. Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura (o Prefettura competente).

Titoli Scolastici

Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private, con sede nella provincia di Genova, devono essere preventivamente autenticati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Genova (ex Provveditorato agli studi di Genova e, successivamente, Ufficio Scolastico Provinciale di Genova), con sede in Genova, Via Assarotti 40, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che i documenti sono poi destinati alla Prefettura-U.T.G. Ex Provveditorato (ora U.T.S.- V. REGOLAMENTO UE 1191/2016

Regolamento UE 1191/2016

Il quadro delle legalizzazioni/apostille è cambiato per effetto del Regolamento (UE) 2016/1191, che prevede un'esenzione pressoché generalizzata (Vedi art. Infatti dal 16 Febbraio 2019 è in vigore il Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.200/1 in data 26 luglio 2016 e sulla G.U.19 settembre 2016 - 2 Serie Speciale n. 71, che ha modificato il Regolamento (UE) n.

Disposizioni Varie

  • Nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte.
  • I timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da ….

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha affrontato diverse questioni relative all'uso delle lingue diverse dall'italiano nei procedimenti giudiziari. Di seguito alcuni esempi:

  • Cass. civ. n.: Nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • Cass. civ. n.: La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell'attività processuale di udienza, traducendo, per l'organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l'eventuale nullità, per violazione dell'art. 122 cod. proc.
  • Cass. civ. n.: In base all'art. 100 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, diretto a tutelare una minoranza linguistica territoriale, soltanto "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano" hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, sicché un cittadino di lingua tedesca non residente nella provincia di Bolzano non può redigere in tedesco l'atto introduttivo del giudizio, ma deve attenersi alla regola generale dell'uso della lingua italiana, posta dall'art. 122 c.p.c., incorrendo, altrimenti, in una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 23 bis del d.p.r. n. 574 del 1988, aggiunto dall'art. 11 del d.l.vo n. 283 del 2001, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove il convenuto si costituisca in giudizio ed accetti l'uso della lingua tedesca, in tal modo qualificando il processo, ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. n.
  • Cass. civ. n.: Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige nel processo civile, l'art. 23 bis del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, che prevede la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo negli atti successivi redatti nella lingua diversa da quella scelta per il processo, si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto e non a quegli atti, come la procura alle liti o la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori al processo, ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 c.p.c.. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto valido ed efficace - in un cd.
  • Cass. civ. n.: In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 c.p.c. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell'unica lingua, nella specie l'inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell'interprete in udienza, e dall'altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell'art.
  • Cass. civ. n.: Ai sensi dell'art. 122 c.p.c., l'italiano resta la lingua ufficiale del processo, che deve essere usata per gli atti compiuti dal difensore della parte appartenente alla minoranza linguista, di cui quest'ultima ha però il diritto di chiedere la traduzione. Il rifiuto eventualmente opposto dal giudice non determina tuttavia, ex se l'invalidità degli atti processuali per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi avere solo quando l'interessato deduca che la mancata traduzione non l'ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. La verifica se la parte processuale che gode della protezione conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul diritto dell'appartenente alla minoranza linguistica di agire e di difendersi nel processo è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell'interessato, in via esclusiva al giudice del merito, di talché ove questi - con valutazione immune da vizi, e quindi insindacabile in sede di legittimità escluda un simile pregiudizio, la violazione in sé della tutela accordata dall'ordinamento interno al cittadino appartenente alla minoranza linguistica resta priva di rilevanza (cfr. Corte cost., sentenza n. 15 del 1996).
  • Cass. civ. n.: Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non è necessaria la nomina d'ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art.
  • Cass. civ. n.: Le sentenze emanate nella regione Friuli-Venezia Giulia (nella specie, dal giudice di pace di Trieste) che non siano tradotte in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell'art. 8 della legge n. 73/1977, di ratifica del trattato di Osimo del 10 novembre 1975), non possono ritenersi affette da nullità qualora l'omessa traduzione non determini una concreta menomazione del diritto di difesa della parte, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, atteso che il principio della tutela delle minoranze linguistiche previsto dall'art. 6 della Carta fondamentale non costituzionalizza i relativi trattati, che rimangono, pertanto, operativi, nel diritto interno, per effetto e con la forza impressa dalla relativa legge di ratifica.
  • Cass. civ. n.: Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige, l'art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile e tale silenzio non può non essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi (artt. 15, 16) considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è espressamente prevista. Ne consegue che l'inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art.
  • Cass. civ. n.: Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra questi, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche a documenti prodotti dalle parti; quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera il giudice, ai sensi dell'art.

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