Visto per l'Italia: Tipologie, Requisiti e Costi
L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Il visto rappresenta l’autorizzazione concessa al cittadino straniero non comunitario per l’ingresso nel territorio italiano, o in quello degli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen, per transito o per soggiorno.
Il visto di ingresso è di competenza del Ministero degli Affari Esteri ed è rilasciato dalle Ambasciate o Consolati italiani nello stato di origine o di residenza abituale del cittadino straniero, che sono responsabili del controllo e della valutazione dei requisiti necessari, in base alle norme e Schengen. Il visto viene rilasciato, se ci sono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Visitate il sito “Il visto per l’Italia” Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare. Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto.
Tipologie di Visto
Esistono tre tipologie di visti di ingresso:
- Il visto di ingresso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
- Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN). Analogamente, il VN purché in corso di validità consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
- Il visto di ingresso per breve o lungo soggiorno, valido soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen e assume la denominazione di “Visto a Validità Territoriale Limitata” (VTL). Tale tipologia di visto costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU o VN, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Il visto possiede delle categorie informative. La tipologia di visto (TIPO DI VISTO) è così categorizzata:
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- Transito Aeroportuale (tipo A)
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi
- Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionale” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen che abbia rilasciato il visto e per la circolazione fino a 90 giorni negli altri stati Schengen.
Il visto possiede tre parametri fondamentali:
- tipologia di ingresso (VALIDO PER): l’ingresso può essere solo per uno stato europeo o per l’intera area Schengen
- validità (DAL, AL): il periodo durante il quale si può utilizzare il visto per fare uno o più ingressi, di solito è di tre mesi, sei mesi, 12 mesi
- durata (DURATA DEL SOGGIORNO): è il numero di giorni massimo di permanenza sul territorio nazionale, all’interno dei quali ci possono essere 90gg di turismo in Europa, se il visto è valido per l’Area Schengen, il numero di giorni è inferiore od uguale alla validità del visto, ad esempio un visto turistico può avere validità 6 mesi, ma permanenza massima di 90 giorni. Il numero di giorni di permaNenza parte nel computo dal primo ingresso.
Il visto può essere ad ingresso multiplo o singolo (NUMERO DI INGRESSI), l’ingresso singolo è utilizzabile una sola volta, il multiplo permette di entrare ed uscire dal territorio nazionale più volte fino ad esaurimento dei giorni di permanenza sul territorio o fino alla scadenza del visto. Sul visto (ANNOTAZIONI) è indicata la motivazione del visto di ingresso.
Tipologie di Visto in Base al Motivo del Soggiorno
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono:
- adozione
- affari
- cure mediche
- diplomatico
- motivi familiari
- gara sportiva
- invito
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- missione
- motivi religiosi
- reingresso
- residenza elettiva
- ricerca
- studio
- transito aeroportuale
- transito
- trasporto
- turismo
- vacanze-lavoro
- volontariato
Il tipo di visto italiano da richiedere per soggiorno di lunga durata dipende dallo scopo del vostro soggiorno in Italia. Questo tipo di visto è disponibile per cittadini extra-comunitari che vogliono raggiungere un familiare che ha già ottenuto un diritto di soggiorno in Italia. Il visto italiano per studio consente ai cittadini extra-comunitari di entrare in Italia per motivi di studio. I richiedenti devono dimostrare l’iscrizione o la preiscrizione a un corso da seguire in Italia. Il visto di tirocinio italiano consente ai cittadini extracomunitari di svolgere un tirocinio in Italia. La durata del tirocinio per i cittadini non comunitari è di almeno 3 mesi e non più di 12 mesi. Il visto di residenza elettiva italiano è destinato agli stranieri che vogliono vivere in Italia senza un contratto di lavoro, essendo in grado di mantenersi autonomamente (es.
Visto per Studio
Il visto per studio consente lingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 gg. tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 gg. Gli stranieri che risiedono allestero possono iscriversi alle università italiane solo se ottengono dai Consolati italiani un visto di ingresso per studio. Per ottenere tale autorizzazione bisogna rientrare nelle quote annuali stabilite dal Ministero degli esteri insieme al altri Ministeri. In genere i posti disponibili sono superiori alle domande.
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Innanzitutto, gli studenti stranieri residenti allestero devono presentare una domanda di preiscrizione al Consolato o allAmbasciata italiana entro una data che viene stabilita ogni anno dal Ministero delluniversità (di solito è entro la fine del mese di maggio). Successivamente il Consolato o lAmbasciata restituirà ai richiedenti i documenti di studio originali legalizzati, salvo il caso di esonero, nonché la dichiarazione di valore in loco. Le università preparano le liste degli ammessi a sostenere le prove di ammissione ai corsi.
Una volta ottenuto il visto linteressato, entro otto giorni dallingresso in Italia, deve inoltrare alla Questura del Comune in cui dimora, a mezzo posta, la domanda per ottener il corrispondente permesso di soggiorno per studio che sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre. Lo studente straniero sosterrà le prove di ammissione nonché le prove di italiano (solitamente si svolgono nei primi giorni di settembre). E esonerato da questa prova lo studente che è già in possesso di specifici titoli di frequenza di corsi italiano, come quelli rilasciati dalla Società Dante Alighieri. Dopodichè lUniversità redige la graduatoria finale degli ammessi ai corsi universitari. A questo punto, chi non è stato ammesso deve ritornare al suo Paese, tranne che abbia altri titoli per soggiornare in Italia.
Anche nellipotesi in cui la domanda di visto per studio è inoltrata da un maggiorenne, il quale vuole seguire un corso distruzione superiore o distruzione tecnica o professionale, viene verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza. Nel caso di minore di età non inferiore ai 15 anni interessato a conseguire una formazione scolastica in Italia, al di fuori dei programmi di scambio, i suoi genitori devono presentare richiesta di visto al Consolato italiano indicando la persona o lente che in Italia garantirà la tutela.
Visto per Motivi Familiari
Possono richiedere il visto come familiare di cittadino UE o dello Spazio Economico Europeo i familiari elencati all’art. dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo, corredata da un suo documento di identità, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge (la cittadinanza UE, la residenza in Italia, il grado di parentela con il richiedente il visto e, se necessario, la condizione del congiunto di familiare a carico).
La normativa italiana in materia di visti di ingresso non prevede un visto per matrimonio, quindi la tipologia di visto che dovrete richiedere è per motivi di turismo.
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Visto per Lavoro
Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all’art. Tornando sul tema lavoro, bisogna sapere che la legge prevede ipotesi di ingresso per lavoro in casi particolari. Si fa riferimento all'art. Ebbene, l'art. Come può vedersi, si tratta di ipotesi di ingresso molto specifiche e riservate, non nella disponibilità di tutti. Al di là di queste singole e specifiche ipotesi, è ampia la categoria dei visti d'ingresso, ben delineata dal Decreto Interministeriale n. 850/2011.
Per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo occorre poi inoltrare la documentazione predisposta, con data non anteriore a tre mesi, all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o di residenza abituale.
Requisiti Generali per l'Ingresso
L’ingresso nel territorio italiano dei cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto al cittadino straniero non comunitario che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo)
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito
- non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS)
- non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Il cittadino straniero non comunitario già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio - studio/formazione. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Documentazione Richiesta
La domanda di visto deve essere presentata, su apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
- la finalità del viaggio
- i mezzi di trasporto e di ritorno
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno
- le condizioni di alloggio
- la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.
I documenti a supporto possono variare a seconda del tipo di visto e del paese di provenienza. Certificati di stato di famiglia (es.
Costi del Visto
il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati.
Il visto di ingresso in Italia ha costi variabili in base alla tipologia di visto che viene richiesto.
Rilascio e Diniego del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso. La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto. Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi; e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.
Il visto per ingresso in Italia viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatiche o consolari italiane presso il luogo di origine o residenza dello straniero, previa verifica dei requisiti:
- di avere ottenuto, con riguardo a visti per specifiche tipologie di soggiorno, uno speciale nulla osta (es.
- di rientrare nei contingenti numerici fissati annualmente con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. decreto flussi).
Il visto di ingresso può anche essere negato e l’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Se la domanda di visto per entrare in Italia dovesse concludersi con esito negativo, l'interessato può presentare ricorso. Lo straniero che ha ricevuto un provvedimento di diniego del visto per ingresso in Italia può ricevere da noi assistenza legale immediata.
In caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
- Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
- No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto.
- Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
Altre Informazioni Utili
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. (art. 23 del Codice Visti ).
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art. Se avete un visto nazionale (cioè di lunga durata), il visto rappresenta solo l’autorizzazione all’ingresso in Italia.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n.
Poiché l’Italia fa parte dell’Unione Europea, i cittadini EU godono del diritto di libera circolazione per cui possono trasferirsi, accettare offerte di lavoro e studiare in Italia senza dover richiedere un visto. I cittadini extra-comunitari, invece, possono soggiornare in Italia fino a 90 giorni per motivi di turismo, affari o studio, a meno di specifici accordi bilaterali tra l’Italia e il paese di provenienza. Per controllare l’accesso dei cittadini extra-comunitari nell’area Schengen, è stata istituita la cosiddetta “regola dei 90 giorni su 180”. Può sembrare una regola molto semplice, ma la sua applicazione viene spesso fraintesa, dando luogo a fraintendimenti che possono portare a trattenersi più del periodo consentito e incorrere in sanzioni. Questo requisito non è applicabile a tutti: la necessità o meno di presentare la dichiarazione dipende da una serie di criteri, verificabili in questo articolo dedicato.
L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito.E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana. Tuteliamo l'interesse del cittadino straniero a ottenere il visto per entrare in Italia. Ricordiamo che i cittadini dei Paesi della c.d.