Il Significato del Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel Turismo Italiano
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Si evidenzia che il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale.
Obbligo di Esposizione e Pubblicazione del CIN
Prorogato al 1° Gennaio 2025 l’obbligo per tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere di esporre e pubblicare il CIN - Codice Identificativo Nazionale su tutti i canali di promozione online utilizzati. Dopo il 1° Gennaio, chi non ottempera alla direttiva (art. 13 ter DL n. 145/2023) potrà incorrere nelle sanzioni previste: fino a 8000 euro per la mancata esposizione fuori dall’immobile e fino a 5000 euro per l’omessa pubblicazione negli annunci.
Il CIN deve essere OBBLIGATORIAMENTE esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, pena una sanzione amministrativa da 800,00 euro a 8.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, comminata ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Le sanzioni per la mancata esposizione del CIN e le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024 (quindi, presumibilmente dal 1° novembre 2024), dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) su scala nazionale.
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Nelle regioni in cui è obbligatorio esporre il Codice Identificativo Regionale, entrambi i codici devono essere esposti e pubblicati. Vi è una certa variabilità regionale nelle norme che regolano il CIR, per cui l’obbligo di pubblicarlo varia da regione a regione, così come la data di decorrenza dell’obbligo e, in alcuni casi, la nomenclatura. Prima di proseguire, soffermiamoci un attimo sul CIR, il Codice Identificativo Regionale.
Suggerimenti per l’esposizione del CIN
Il CIN deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno della struttura ricettiva o dell’edificio che comprende l’alloggio turistico. Nel caso di alloggio turistico situato in un edificio condominiale, la targa dove essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio turistico. In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa dovrà essere affissa solo sulla porta di ingresso dell’alloggio turistico sito all’interno di un edificio.
La targa deve avere le seguenti caratteristiche:
- fondo di colore bianco;
- forma rettangolare dimensione 150mmx30mm;
- nella parte superiore deve essere inserita la tipologia ricettiva, es. I, Sez. II (una per ciascuna struttura o alloggio), TAB ed eventuali CAR, chiaramente questi ultimi privi ancora di CIN.
Come Richiedere il CIN
Il CIN va richiesto direttamente al Ministero del Turismo attraverso la piattaforma di gestione della BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive). Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra: la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.
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Tra le regole, viene specificato come si compone il CIN, codice unico nazionale per le locazioni brevi. Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:
Il modello d’interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l’utilizzo del CIR.
Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di:
- Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B);
- Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).
Ricordiamo che il CIN è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n.
Adempimenti e Comunicazioni per le Strutture Ricettive in Basilicata
Le strutture ricettive, disciplinate dalle Leggi regionali n. L.R. 6/2008 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata), L.R. 8/2008 (Bed & Breakfast), L.R. 17/2005 (Agriturismo e turismo rurale), e dal DGR 2116 del 4/12/2009 (Disciplinare della L.R. 23 della L.R. 11, comma 3, lettera k), l) e m) della L.R. b) Disciplina dei prezzi e disposizioni sui dati da esporre al pubblico Il secondo adempimento è quello relativo alla “Comunicazione delle attrezzature, servizi e prezzi” ed alle disposizioni sui dati da esporre al pubblico, previste agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 6/2008.
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In considerazione delle dinamiche di “mercato” che vedono una volatilità dei prezzi dei servizi difficilmente cristallizzabili in una “Comunicazione delle attrezzature, servizi e prezzi” con cadenza annuale, così come già effettuata per l’annualità 2024, a partire dal 1° agosto del c.a. 19 della L.R. 6/2008, non saranno più scaricabili dal SIST, così come previsto dal comma 4, art. 29 del DGR 2116 del 4/12/2009.
Sono esonerati dalla presentazione dei CARTELLINI le locazioni turistiche, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i rifugi di montagna ed escursionistici.
La compilazione del MODULO INFORMATIVO, scaricabile in “Modulistica per l’adempimento”, raggruppa le seguenti procedure:
- avviamento dell’attività;
- nuova “Comunicazione dell’attrezzatura, dei servizi e dei prezzi delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche”;
- iscrizione nell’anagrafe dell’offerta ricettiva regionale della Basilicata;
- rilascio delle credenziali di accesso al SIST (Sistema Informativo Statistico Turistico), per gli adempimenti statistici;
- trasferimento dei dati al Ministero del Turismo per il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
“E’ fatto obbligo di esporre la TABELLA riassuntiva, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti” (comma 1, art. 19 L.R.6/2008). Essa deve contenere i dati della struttura ricettiva o dell’alloggio turistico comunicati all’APT all’inizio della attività o in seguito alle variazioni apportate durante l’esercizio. I prezzi esposti devono essere considerati come prezzi massimi applicabili e sono comprensivi del costo dell’alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione della eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte. Possono essere liberamente concordati prezzi inferiori.
La tabella non ha una validità minima o massima e può essere sostituita liberamente dal gestore ogni volta che intenda modificare i prezzi massimi, coerentemente con i cartellini esposti nelle camere. La data di decorso della validità è quella di compilazione ed esposizione della tabella. La tabella deve essere compilata nei campi relativi ai servizi e caratteristiche effettivamente forniti, firmata dal titolare o gestore della struttura. 19 L.R.6/2008).
Sanzioni Amministrative
Le principali sanzioni amministrative previste sono:
- “mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00” ai sensi della lettera k) dell’art. 21 L.R. 6/2008;
- “mancata esposizione al pubblico… delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00”, ai sensi della lettera b) dell’art. 21 L.R. 6/2008;
- “applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00” ai sensi della lettera e) dell’art. 21 L.R.
Comunicazione all’ISTAT
Le strutture ricettive devono comunicare il flusso turistico (arrivi, partenze e loro provenienze) all’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Tale comunicazione è resa OBBLIGATORIA dal Programma statistico nazionale di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e all’art. 22 dalla legge regionale 6/2008.
L’Istat per la raccolta dei dati, in Basilicata, si avvale della collaborazione dell’APT, delegata dalla Regione ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettere k), l) e m) della L.R. Inoltre, all’inizio del mese successivo a quello di riferimento è necessario il COMPLETAMENTO mensile delle registrazioni del movimento degli ospiti che può avvenire solo quando tutti i riquadri dei giorni del mese presenti nella sezione “Check-in >Gestione disponibilità” del SIST risultino o di colore VERDE (che significa: Struttura aperta con almeno una camera occupata), e/o di colore GIALLO (che significa: Struttura aperta con nessuna camera occupata) e/o di colore GRIGIO (che significa: Struttura chiusa).
Possono essere trasformati di colore giallo i riquadri dei giorni (di colore bianco) cliccando il tasto con la scritta “Rimanenti mov. zero”, di colore grigio il tasto con la scritta “Rimanenti chiusura”. Quando tutti i riquadri dei giorni di ogni mese saranno di colore verde e/o giallo e/o grigio, il relativo mese si potrà definire COMPLETATO e, quindi, l’adempimento effettivamente concluso e rispettato.
I dati raccolti nell’ambito della rilevazione statistica sono tutelati dal SEGRETO STATISTICO (art. 9, D.Lgs. N. 322/1989) e sono sottoposti alla normativa in materia di dati personali (D.Lgs. N. 196/2003 e succ. mod.).
Sanzioni Amministrative per Mancata Comunicazione all’ISTAT
La “mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici” di cui all’art. 21, comma 1, lettera l) della L.R. n. 6/2008 prevede sanzioni amministrative, per importi da euro 250,00 a euro 1.500,00, mentre il mancato “Obbligo di fornire dati statistici” di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
Comunicazione alla Questura
Ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (esempio le Locazioni turistiche), ad eccezione dei rifugi alpini…..” hanno l’obbligo di comunicare telematicamente alla Questura le generalità dei propri ospiti mediante il portale Alloggiati Web.
Secondo la Gazzetta Ufficiale, pagina 23 (tabella I), la durata massima della permanenza di un ospite è di 30 giorni. Le strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all’arrivo, devono comunicare alle Questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all’arrivo stesso. (Rif. c.1,2 art.109 T.U.L.P.S. - artt. 1,2 D.M.
Comunicazioni agli Uffici Comunali dell’Imposta di Soggiorno
Detta anche tassa di soggiorno è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive e negli alloggi turistici dei territori classificati come località turistica o città d’arte. L’imposta è adottata e gestita dai singoli uffici comunali (uffici tributi, SUAP, ecc.), motivo per cui si consiglia di consultare i relativi regolamenti comunali per l’applicazione dell’imposta.
Vi sono determinate categorie che sono esentate dal pagamento dell’imposta. Le norme che regolano eventuali esenzioni sono comunque stabilite a livello comunale. Il pagamento di quest’imposta dall’ospite potrà essere effettuato sia in contanti che con pagamento elettronico.
Registrazione: ai titolari delle strutture ricettive o delle locazioni turistiche spetta l’obbligo di applicare l’imposta di soggiorno ai singoli clienti che soggiornano presso le loro strutture. L’imposta dovrà risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale o fattura). Deve essere calcolata in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata.
Rendicontazione: i titolari delle strutture ricettive o delle locazioni turistiche sono tenuti a trasmettere mensilmente al Comune, in via telematica, un riepilogo delle registrazioni. Ogni Comune ha predisposto la propria modulistica per l’invio dei dati.
Versamento: con termine mensile o bimestrale le strutture procedono al versamento dell’imposta di soggiorno presso la Tesoreria comunale. La tassa di soggiorno è esclusa dall’imposizione IVA che da quella reddituale.
6/2008 ed i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche ed i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 equiparati entrambi in Basilicata ai titolari o gestori strutture turistico-ricettive delle “Case e appartamenti vacanze” di cui all’art. 9, comma 9, della L.R. 6/2008.
Per locazioni turistiche s’intendono quei contratti di locazione di alloggi turistici in unità immobiliari ad uso abitativo, destinati a “contratti di locazione transitoria per finalità turistica”, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), regolati dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, e/o destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Con l’approvazione della “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale” di cui all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, anche le locazioni turistiche, di fatto, sono divenute parte integrante del sistema ricettivo nazionale e, di conseguenza, anche di quello regionale, disciplinato in Basilicata dalla L.R. 6/2008 e dal DGR 2116/2009.
Per questa ragione l’APT, essendo delegata dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettere k), l) e m), della L.R. 7/2008, “a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell’offerta ricettiva regionale”, ed essendo l’interfaccia con il Ministero del Turismo e con la relativa “Banca Dati Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)” di cui all’art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprila 2019, n. 34, ha esteso l’anagrafe del sistema ricettivo regionale, ed il relativo censimento del movimento turistico, anche alle locazioni turistiche, assimilandole, per ragioni operative, alle “Case ed appartamento per vacanze”.
Ciò si è reso possibile in quanto sia le locazioni turistiche, normate a livello nazionale, che le “Case ed appartamento per vacanze”, così come sono normate in Basilicata, posseggono le medesime caratteristiche, quali ad esempio:
- essere realizzate in “unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti”, se pur per le “case ed appartamenti per vacanze” i contratti non possono essere superiori a massimo 12 mesi consecutivi, mentre per le “locazioni turistiche” non hanno vincoli di durata, salvo per i cosiddetti affitti brevi, la cui durata non può superare i 30 giorni;
- “l’offerta non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito”, assicurare la “pulizia dei locali ad ogni cambio cliente, la “fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario” oltre l’eventuale “fornitura di biancheria”;
- essere gestite, in forma imprenditoriale, in forma non imprenditoriale (da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa), con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
Chiaramente i titolari e gestori delle locazioni turistiche che intendono far parte dell’offerta ricettiva regionale dovranno rispettare principalmente le norme nazionali, e come già detto, per ragioni operative, riferirisi anche a quelle regionali previste per le “Case ed appartamento per vacanze” di cui all’art. 5, comma 9, della L.R. 6/2008 e all’art. 9, comma 5, del D.G.R. n. 2116/2009, e precisamente quanto previsto in questa pagina web ai punti a), b), c), d) ed f) indicate per le strutture ricettive.
Solo per l’avviamento delle locazioni turistiche gestite in forma NON IMPRENDITORIALE, in sostituzione della SCIA, è consentito la presentazione del MODULO INFORMATIVO composto da: - Mod...
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