Comunicazione alla Questura per Affitti a Stranieri: Normativa e Procedura
Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018, art. 19 bis, anche per gli affitti brevi (così come per le locazioni turistiche e le locazioni in forma imprenditoriale) è d’obbligo comunicare alla Questura i dati degli inquilini, come già previsto per le strutture ricettive.
Obblighi e Normative di Riferimento
L’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) prevede l’obbligo delle comunicazioni alle autorità di polizia dei dati degli ospiti attraverso il portale “Alloggiati Web”, la cui iscrizione è richiesta al fine di essere in regola.
Anche il locatore privato non professionale, sprovvisto di Partita Iva, deve provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 109 T.U.L.P.S. Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo (oppure, per i soggiorni non superiori a 24 ore, entro 6 ore dall’arrivo degli ospiti, in base all’art. 5 del D.L.
L’obbligo di trasmissione delle generalità degli alloggiati trova il suo fondamento giuridico in una normativa con la quale si è ampiamente intervenuto, negli anni, specialmente in relazione alle modalità di comunicazione e alle tipologie ricettive coinvolte.
L’art. 109 T.U.L.P.S. dispone l’obbligo di consentire l’alloggio esclusivamente a persone munite di carta di identità o altro valido documento (il permesso di soggiorno non rientra tra i documenti validi per l’identificazione dell’ospite).
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Inoltre, i gestori di strutture ricettive sono obbligati a comunicare anche le generalità degli ospiti che fruiscono della struttura per periodi inferiori ai 30 giorni e per i quali è consentita la prestazione di “servizi accessori”, ovvero, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite, la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, quali la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata.
Come Effettuare la Comunicazione tramite il Portale "Alloggiati Web"
Come anticipato, innanzitutto è necessario richiedere le credenziali presso la competente questura; inoltre, è disponibile un apposito manuale fornito dalla questura che spiega in modo abbastanza dettagliato come accedere al Servizio Alloggiati.
Ogni abilitazione all’invio telematico farà necessariamente riferimento alla singola licenza D.I.A./S.C.I.A. del Comune. Nel caso in cui si abbia rilevato un’attività ricettiva il cui precedente titolare disponeva già di un’autorizzazione all’invio telematico, non è possibile usare le sue stesse credenziali informatiche: infatti, queste sono personali e come tali associate alla persona titolare della struttura in quel momento.
A questo punto apparirà un tastierino numerico nel quale andranno digitati dei numeri utilizzando la “Scheda dei Codici” rilasciata dalla Questura, insieme a nome utente e password. Questa Scheda contiene dei numeri raggruppati in 16 gruppi.
A seguito della trasmissione, il Servizio Alloggiati rilascia un certificato di avvenuta comunicazione: tale ricevuta digitale di invio viene emessa il giorno successivo alla trasmissione delle segnalazioni e consiste in un file che l’utente deve solamente scaricare e conservare sul proprio pc (o su dispositivo mobile) per un periodo di 5 anni (non è quindi richiesta la stampa).
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La comunicazione deve essere effettuata attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. L’elenco delle informazioni richieste dall’area di lavoro del portale alloggiati è contenuto in un allegato tecnico del D.M. 07/01/2013.
Errori Comuni e Come Evitarli
In caso di errore nella compilazione delle schedine il Sistema non consente all’utente di intervenire sui dati già trasmessi alla Questura; pertanto, in caso di errata compilazione della schedina (ad es. Per gli ospiti stranieri, nei campi “luogo di nascita”, “nazionalità” e “luogo di rilascio del documento di identità” bisognerà indicare lo stato di provenienza, e non il comune e la provincia come invece è richiesto per i cittadini italiani.
Check-in e Identificazione degli Ospiti
Con la circolare n. 557/ST/221.3.1.0 del 18.11.2024, di immediata applicazione, è stato ribadita la necessità, ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo sancito dall’art. 109 TULPS di identificare l’ospite di persona al momento dell’arrivo, verificando che i documenti presentati corrispondano alla sua identità reale, e di comunicarne i dati alla Questura.
Non sono consentite forme di check-in a distanza, da remoto, o mediante strumenti telematici o elettronici e piattaforme social. Per questo motivo, eventuali procedure di check-in “da remoto” o di self check-in non possono ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’ art 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive nonché chi effettua lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un determinato periodo di tempo, tramite la piattaforma Home Exchange.
Tuttavia, con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, il TAR Lazio ha annullato la suddetta circolare in quanto, secondo quanto rilevato dai giudici amministrativi, l’obbligo di identificazione de visu risulta incompatibile con il principio di semplificazione sancito dal D.L. n. 201/2011, ed è privo di evidenze oggettive circa una sua maggiore efficacia ai fini della sicurezza pubblica.
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Pertanto, il TAR ha riconosciuto l’illegittimità della disposizione ministeriale, in quanto in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa, proporzionalità e legalità.
Dichiarazione di Ospitalità per Stranieri e Apolidi
Infine, si fa presente l’obbligo di comunicazione scritta previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998 in relazione all’ipotesi di ospitalità o alloggio, a qualsiasi titolo, oppure di concessione in godimento o cessione della proprietà, a una persona straniera o apolide anche se parente o affine.
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno! E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Dove Presentare la Dichiarazione di Ospitalità
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S. Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.
- Catanzaro e provincia:
- Comune di Catanzaro: Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro
- Comune di Lamezia Terme: Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Lamezia Terme - Via Perugini - 88046 Lamezia Terme - (CZ) - direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. nei giorni da lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nel rispetto della fila con altri utenti.
Eccezioni e Chiarimenti
Si precisa: che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.
Che restano confermate le competenze di ricezione, da parte della Divisione Anticrimine, della dichiarazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978, per tutte i casi diversi dalla ospitalità di cittadini stranieri, previsti dalla vigente normativa.
Cessione di Fabbricato: Quando è Ancora Necessaria?
La cessione di fabbricato non è più necessaria in tutti quei casi in cui il contratto (sia esso ad uso abitativo o ad uso diverso) è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso (art. 2 D.L. 79/2012). In sostanza la registrazione assorbe anche questa incombenza.
Quindi non occorre fare la cessione di fabbricato per un immobile locato ad uso abitativo, ma neanche per l’uso diverso, essendo in entrambi i casi stata abolita. Questo il testo integrale dell’art. 2 del D.L.:
Comunicazione della cessione di fabbricati 1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
Sanzioni per Mancata Comunicazione
La mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o una multa fino a € 206,00 (art.
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente: - da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario) - da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L.
Riepilogo Documentazione e Scadenze
Documentazione e scadenze1) Tre copie (di cui 1 che resta all'interessato) del modulo di denuncia, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal cedente.In caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di presentazione della denuncia da parte di persona diversa da quella che ha firmato:2) Fotocopia di un documento valido di identità o riconoscimento del cedente.In caso di cessionario comunitario:3.a) Si consiglia di allegare la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del cessionario per evitare errori nella compresione dei dati indicati nella denuncia.In caso di cessionario non comunitario: (in alternativa)3.b) Una fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall'esibizione dell'originale;4.b) Una fotocopia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall'esibizione degli originali;5.b) In assenza del documento di soggiorno: Una fotocopia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale. La fotocopia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.
ATTENZIONE:Non è possibile presentare la denuncia prima della data a partire dalla quale l'immobile viene messo a disposizione del cessionario ovvero prima del momento dell'inizio dell'ospitalità.
Tabella Riepilogativa degli Obblighi di Comunicazione
Tipo di Obbligo | Destinatari | Termini | Modalità | Riferimento Normativo |
---|---|---|---|---|
Comunicazione Alloggiati Web | Gestori strutture ricettive, locatori brevi | Entro 24 ore dall'arrivo (6 ore per soggiorni < 24 ore) | Portale "Alloggiati Web" | Art. 109 TULPS |
Dichiarazione di Ospitalità | Chiunque ospita stranieri o apolidi | Entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità | Comunicazione scritta all'Autorità di P.S. | Art. 7 D.Lgs. 286/1998 |
Cessione di Fabbricato | Comodati d’uso gratuito > 30 giorni, locazioni ad attività d'impresa non registrate | N/A (se contratto registrato) | N/A (se contratto registrato) | Art. 12 D.L. 59/1978 |
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