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Iscrizione all'AIRE presso il Consolato Italiano di Berna: Informazioni e Orari

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Che cos'è l'AIRE e chi deve iscriversi?

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale per un periodo superiore a 12 mesi (art. 8, L.

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore a 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano nella sezione dei Residenti all’estero.

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L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno.

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E.

Come iscriversi all'AIRE tramite il Consolato di Berna

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero.

Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E.

La Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia ha competenza per i Cantoni di Berna, Neuchâtel e Friburgo.

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La Cancelleria Consolare accetta domande di iscrizione/variazione AIRE solamente attraverso il portale online FAST-IT.

L’utente deve innanzi tutto registrarsi sul portale creando una propria utenza.

Dopo aver completato la registrazione può accedere alla sezione “Anagrafe Consolare e Aire” e selezionare la funzionalità “Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”.

Dovrà poi compilare i campi previsti e poi firmare digitalmente l’istanza oppure stamparla, firmata e caricarla sul portale.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast It (come illustrato da questo video tutorial), allegando la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

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All’apposito modulo di richiesta (modulo “Dichiarazione sostitutiva - modulo d’iscrizione all’AIRE” generato automaticamente dal Portale Fast It - Servizi consolari on-line) va allegata la documentazione che attesti l’effettiva residenza in questa circoscrizione consolare (permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio Regionale degli Stranieri, per i/le soli/e cittadini/e italo-svizzeri/e: certificato di domicilio attestante la data di arrivo, la provenienza e la composizione del nucleo familiare).

Ogni domanda di iscrizione/variazione AIRE prevede un limite di dimensione complessiva degli allegati.

Documentazione necessaria per l'iscrizione/variazione AIRE

La documentazione da presentare per ogni richiesta di iscrizione e/o variazione indirizzo A.I.R.E.:

  • Documento di identità italiano (preferibilmente allegare la carta d’identità fronte-retro oppure il Passaporto, anche se scaduti di recente).
  • Copia del permesso di soggiorno (B, C), permesso L (solo se già rinnovato una volta).
  • FAMILJEBEVIS (Personbevis: ändamål familjebevis, in lingua SVEDESE o INGLESE).
  • Il certificato deve essere intestato al richiedente e richiesto all’ente Svedese “Skatteverket”.
  • Nel caso si tratti di una domanda di iscrizione relativa ad un intero nucleo familiare, dovranno essere allegati anche i Familjebevis di ogni componente maggiorenne della famiglia, in possesso della cittadinanza italiana.
  • Tutti i certificati devono essere recenti (emessi al massimo da 3 mesi).

La documentazione sopraccitata andrà pertanto scansionata e trasmessa online.

Aggiornamento e Trasferimento dell'iscrizione AIRE

La variazione dell’indirizzo di residenza può essere comunicata dal cittadino interessato attraverso il portale FAST IT.

Se l’iscrizione all’AIRE fosse già avvenuta utilizzando altri mezzi (posta/altro), occorre prima di tutto registrarsi al Portale Fast It creando una propria utenza.

Poi richiedere “VISUALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA”: in questo modo il portale collegherà la precedente iscrizione e si potrà utilizzarlo per future aggiornamenti di indirizzo.

In questo caso è sufficiente dichiarare il proprio nuovo indirizzo, allegando copia del proprio documento di identità ed una attestazione dell’effettiva residenza.

Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano, se intenzionato, può trasferire la sua iscrizione all’A.I.R.E.

Ai sensi del D.L. n. Non sono ammesse altre motivazioni.

Ogni cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune d’iscrizione A.I.R.E.

Cancellazione dall'AIRE

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente).

Sanzioni

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art.

Si segnala che con la nuova Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. In particolare, l’art.

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive.

Altre informazioni importanti

Il “Certificato d’iscrizione A.I.R.E.” può essere emesso unicamente dal Comune italiano d’iscrizione A.I.R.E.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiesta di iscrizione entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, l’Ufficio consolare può procedere autonomamente ad inoltrare d’ufficio la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano, sulla base di informazioni di cui sia venuto a conoscenza e che dimostrino che il cittadino risiede stabilmente all’estero.

Leggi le FAQ sull´AIRE.

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