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Decreto di Espulsione dello Straniero: Requisiti e Procedura in Italia

Il decreto di espulsione è un atto amministrativo o giudiziario che ordina l'allontanamento di uno straniero dal territorio italiano. Esistono diverse tipologie di espulsione, ciascuna con requisiti e procedure specifiche.

Tipologie di Espulsione

Le espulsioni si distinguono principalmente in:

  1. Espulsioni Amministrative: Disposte dal Prefetto (art. 13 D.lgs. n. 286/98) o, in casi specifici, dal Ministro dell'Interno (art. 1 TUI).
  2. Espulsioni Ministeriali: Disposte dal Ministro dell’Interno nei confronti di stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (ad esempio in caso di presunti legami con organizzazioni terroristiche) (art. 1 TUI).
  3. Espulsioni a Titolo di Misura di Sicurezza: Applicate dal giudice a seguito di una condanna per reati specifici (art. 235 c.p.).
  4. Espulsioni a Titolo di Sanzione Alternativa alla Detenzione: Applicate dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, TUI) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter, TUI) (art. 16, TUI).

Espulsioni Amministrative: Procedura e Requisiti

Le espulsioni amministrative sono disciplinate dall'art. 13 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI). Il prefetto, nei casi previsti dall’art. 13, comma 2, TU, dispone l’espulsione dello straniero con decreto motivato immediatamente esecutivo; l’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera.

Il prefetto - salvo il casi di espulsione da parte del ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza - è l’autorità competente per l’espulsione amministrativa dello straniero.

I provvedimenti di espulsione amministrativa hanno la forma del decreto e devono essere motivati in fatto e in diritto (art. 13, co. 3, TUI). Sono atti recettizi, cioè producono i loro effetti subito dopo essere stati notificati all’interessato.

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Motivi per l'Espulsione Amministrativa

L'espulsione amministrativa può essere disposta quando lo straniero:

  • È entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10.
  • Si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto.
  • Appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Esecuzione dell'Espulsione

L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera - comunicato entro 48 ore dall’adozione - è sospesa fino alla decisione sulla convalida da parte del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998): per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13).

Entro 48 ore dall’adozione del provvedimento, il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, affinché questi proceda nelle successive 48 ore a convalidarlo o meno.

Se convalidato, il provvedimento comporta la permanenza nel CPR per un periodo di 30 giorni, che il giudice, su richiesta del questore, può prorogare di ulteriori 30 giorni “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”.

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Partenza Volontaria

Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito. In questi casi possono essere disposte ulteriori misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora in un luogo determinato o l’obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso un ufficio della forza pubblica.

Trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)

In attesa della definizione del procedimento di convalida, il Questore dispone il trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza per i rimpatri (art 14 TUI).

Le modalità del trattenimento nei C.P.R. sono poi disciplinate dall’art. 14.2 T.U.I. In base alla legge “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” (art 14.2 T.U.I.).

Se il trattenimento non può̀ essere attuato, il Questore può disporre l’ordine allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, corredato di sanzioni penali per la sua violazione.

Ricorso Contro il Decreto di Espulsione

Contro il decreto di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (tipologia d) è possibile opposizione di fronte al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto allo straniero; il tribunale decide nel termine di 20 giorni (art. 16, co. 5, TUI).

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Per ottenere l’accoglimento del ricorso è necessario trovare dei giusti motivi, come ad esempio il fatto di rientrare in una delle categorie per cui è previsto il divieto di espulsione oppure di avere legami familiari nel territorio dello Stato o ancora, nel caso in cui il decreto non è sia tradotto nella lingua della persona colpita dall’espulsione e quest’ultima non sia stata assistita da un interprete.

Diverso è il caso dei decreti di espulsione ministeriale (tipologia b), considerati atti di alta discrezionalità amministrativa e quindi insindacabili nel merito. Potrà essere impugnata l’adeguatezza formale della motivazione davanti al giudice amministrativo (TAR del Lazio, sede di Roma) (art. 1 TUI).

Come sottolineato dalla Cassazione, con sentenza n. 23704/2013, il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza (tipologia c) non è immediatamente operativo, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza.

L’interessato o il suo difensore possono fare istanza di revoca ex art. 679 c.p.p. e contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è possibile proporre appello al tribunale di sorveglianza ex art. 678 c.p.p.

Divieto di Reingresso

Il divieto di reingresso infatti può essere disposto per un periodo di 5 anni riducibile a 3 su richiesta del difensore e su accoglimento del giudice di pace nella sua decisione (art. 13, co. 13, TUI).

Giurisprudenza Rilevante

La giurisprudenza ha più volte ribadito l'importanza dei legami familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale ai fini della valutazione dell'espulsione:

  • Cass. civ., sez. I, sent. 22 febbraio 2019, n.: In tema di espulsione del cittadino straniero, secondo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, si deve tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, oltre che dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
  • Cass. civ., sez. I, sent. 15 gennaio 2019, n.: In tema di espulsione del cittadino straniero, qualora questo non eserciti il diritto al ricongiungimento familiare, i suoi legami familiari nel territorio dello Stato, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, come l’esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare.

Tabella Riepilogativa dei Termini e delle Autorità Competenti

Procedura Autorità Competente Termini
Esecuzione Espulsione Amministrativa Questore Immediata, salvo sospensione per convalida
Convalida Trattenimento CPR Giudice di Pace 48 ore dalla trasmissione degli atti
Ricorso Contro Espulsione Giudice di Pace 60 giorni dalla data del decreto di espulsione
Decisione Giudice di Pace sul Ricorso Giudice di Pace 20 giorni dal deposito del ricorso
Opposizione a Espulsione come Sanzione Alternativa Tribunale di Sorveglianza 10 giorni dalla comunicazione del decreto
Decisione del Tribunale di Sorveglianza Tribunale di Sorveglianza 20 giorni dall'opposizione

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