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Dichiarazione di Ospitalità Stranieri: Guida Completa

La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286. Essa è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.

Chi è tenuto a presentare la dichiarazione?

Ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998, chiunque (sia cittadino italiano che straniero), a qualsiasi titolo (proprietario, locatore, conduttore, comodante, comodatario ecc…), ospiti o ceda la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato, ecc…) ad uno straniero od apolide, anche se parente od affine o minorenne, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che, ai sensi dell’art. 15 c. 1 l. 121/1981, coincide con il Commissariato di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, con il Sindaco.

N.B. La dichiarazione deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. E’ obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

Modalità di presentazione

Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.

Documenti necessari

  • Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.

Sanzioni

L’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320,00, come stabilito dall’art. 7 c. 2-bis d.lgs. 286/1998, elevata ad € 1.000,00 in riferimento alle violazioni commesse con decorrenza 15/11/2023, come stabilito ai sensi dell’art. 1 c. 1 l. 159/2023 a conversione con modificazioni del d.l. 123/2023.

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Precisazioni importanti

  • La comunicazione è un atto di autodichiarazione ed è pertanto soggetta al d.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, motivo per cui eventuali dichiarazioni che dovessero rilevarsi in tutto od in parte mendaci saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000.
  • L’iscrizione della compravendita nel Registro Immobiliare, la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate o la richiesta di residenza presso l’Ufficio Demografico non assolvono l’obbligo di comunicazione in oggetto e tali soggetti non sono tenuti a trasmetterla all’ufficio competente.

Comunicazione delle Schedine Alloggiati

La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.

Esempio pratico

Domanda: “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?”

Risposta: Sì, è necessario fornire la dichiarazione di ospitalità per suo marito.

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