Diritti degli Stranieri in Italia: Una Guida Completa
La normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). In generale, essa appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli stranieri, volta ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza enunciato nell’articolo 3 della Costituzione.
I Principi Fondamentali della Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana pone al centro la tutela dei diritti umani, garantendo che anche gli stranieri presenti sul territorio nazionale godano di specifiche protezioni.
Articolo 2: Riconoscimento dei Diritti Inviolabili
Nell'articolo 2 si trova il solenne riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo nei confronti dello Stato Italiano. Con esso viene affermato il principio che persino il potere sovrano si deve arrestare davanti a questi diritti della persona. Riconoscere i diritti fondamentali, significa accettare qualcosa che già c'è, diritti che non sono creati dallo Stato ma che esistono indipendentemente da esso. Infine, il riconoscimento è garantito a tutte le persone che hanno a che fare con il nostro Stato, non soltanto ai cittadini italiani.
L’inviolabilità del diritto, non significa che lo Stato non possa in alcuni casi limitare questi diritti (infatti la Costituzione pone dei limiti nel regolamentare le varie libertà), ma che tali limitazioni debbano essere fatte con atti aventi valore di legge.
Articolo 3: Principio di Uguaglianza
Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini. Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.
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Articolo 10: Condizione Giuridica dello Straniero
L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona.
Diritti Fondamentali e Uguaglianza di Trattamento
Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione. Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali.
Convenzioni Internazionali e Diritti Umani
Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848). L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.
Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n.
Esempi di Diritti Fondamentali
- La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale.
- La presunzione di non colpevolezza.
- Il diritto alla riparazione degli errori giudiziari.
- Inoltre lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua.
- Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento (MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare del 7 agosto 2009, n. 19).
Dichiarazione di Nascita e Riconoscimento di Filiazione
In materia di dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazione rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 del Testo Unico.
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Diritto al Matrimonio
Lo straniero comunque presente sul territorio può sposarsi. La corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
Diritto all'Istruzione
Il diritto all’istruzione (articolo 2 del Protocollo 1 alla Convenzione europea, articolo 18, par.
Strumenti Legali Contro la Discriminazione
È quindi possibile, ai sensi dell’articolo 44, ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, secondo il rito sommario di cognizione (art. 28 del DLgs. 150 del 2011).
Riferimenti Normativi
- Costituzione Italiana:
- Articolo 2 (diritti fondamentali)
- Articolo 3 (principio di uguaglianza)
- Articolo 4 (diritto al lavoro)
- Articolo 10, comma 2 (condizione giuridica dello straniero)
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000 riadattata nel 2007), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n.
- CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 29 giugno 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
- Convenzione ILO n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Ginevra, 1975). Ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 158, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966). Ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
- Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Ginevra, 1951), ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
- DLgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191, Supplemento Ordinario n.
- DLgs 1 settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.
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