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Elezioni Europee: Partecipazione degli Stranieri e Requisiti

Il diritto di voto è un elemento fondamentale della partecipazione democratica. In Italia, diverse leggi e regolamenti disciplinano le modalità di esercizio di tale diritto, soprattutto per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini comunitari residenti in Italia.

Voto all'Estero per i Cittadini Italiani

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per:

  • le elezioni dei membri della Camera e del Senato,
  • i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione,
  • le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES).

Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione.

Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

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Voto al Parlamento Europeo per i Residenti all'Estero

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza).

Elezioni dei COMITES

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES - Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l’elezione dei COMITES).

Partecipazione dei Cittadini Comunitari Residenti in Italia

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono chiedere di essere iscritti in un’apposita lista elettorale aggiunta del Comune per esercitare il diritto di voto alle elezioni:

  • amministrative (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale);
  • europee (elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia).

Requisiti per l'Iscrizione

Ai cittadini comunitari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiore età;
  • godimento del diritto di voto nello Stato di origine;
  • residenza e iscrizione nelle liste elettorali nel Comune.

La pratica di richiesta segue l'iter della prima revisione utile della lista elettorale. La revisione avviene ogni sei mesi.

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