ENAC: I Diritti dei Viaggiatori Aerei
Quando si parla di "Diritti dei passeggeri", bisogna obbligatoriamente citare L’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - l’Organismo che, in Italia, è responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n.
L’Enac è, infatti, l’Organismo responsabile in Italia dell’applicazione negli aeroporti nazionali del Regolamento (CE) 261/2004 con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che, a seguito degli accertamenti, risultano inadempienti.
Si rappresenta che l’attività dell’Enac non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, né a fornire assistenza legale o servizi di consulenza.
Inoltre, come raccomandato dalla Commissione dell’U.E., qualora il passeggero ritenesse opportuno ottenere un’assistenza legale, può contattare il Centro Europeo dei Consumatori “ECC-Net Italia” con sede in Roma, Via G. M. Lancisi n.
La Carta dei Diritti del Passeggero
La Carta dei Diritti del Passeggero è un documento che elenca i diritti fondamentali dei passeggeri del trasporto aereo. È stato introdotto per garantire una maggiore tutela e protezione per i viaggiatori.
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La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n.
L’articolo 10 della legge n. 118/2022 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”) ha novellato, apportandovi importanti modifiche, l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito Decreto) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
Il novellato articolo 37, comma 3, lettera h), del Decreto riconosce all’Autorità, nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il potere di disciplinare “con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica.
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.
Diritti in Caso di Negato Imbarco
Come riportato sul sito dell’ENAC, si parla di Negato Imbarco quando al passeggero non viene permesso di prendere il proprio aereo, nonostante si sia presentato in orario al gate e in possesso di un regolare biglietto.
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In questi casi, la normativa europea Reg. 261/2004, art. In una condizione di “Negato imbarco”, la compagnia deve verificare se qualcuno, trai passeggeri del volo, è disposto a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n., nel caso in cui questa strada non sia praticabile, il passeggero ha diritto a una compensazione economica, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
L’ammontare della compensazione dipende dalla distanza in km percorsa e dal tipo di tratta, se intracomunitaria o extracomunitaria.
La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, tramite trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, tramite buoni viaggio e/o altri servizi.
L’importo della compensazione non dipende dal costo del biglietto al momento dell’acquisto.
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Quando non si applicano le tutele per negato imbarco
Nel caso in cui l’imbarco sul volo venga negato da compagnie aeree non comunitarie in partenza da un Paese non comunitario, anche con destinazione un Paese dell’UE. In questo caso, non è possibile avvalersi delle tutele derivanti dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
Le tutele non si applicano nei seguenti casi: ai voli che partono da un Paese non comunitario e hanno come destinazione un Paese dell’Unione Europea, ma sono operati da compagnie aeree non comunitarie.
Ai voli (di linea, charter, low cost) che partono da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, ma hanno come destinazione un aeroporto comunitario.
Diritti in Caso di Cancellazione del Volo
Le cancellazioni del volo può essere un evento molto stressante, ma secondo l'ENAC, l'agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione Europea, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di cancellare un volo.
Se un volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a offrire un'alternativa o un rimborso completo.
Inoltre, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento fino a 600 euro in caso di tratta aerea extracomunitaria che copra una distanza pari o superiore ai 3500km.
Quindi, se il vostro volo viene cancellato, assicuratevi di verificare con l'ENAC quali sono i vostri diritti. La normativa comunitaria, infatti, prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art.
In alcuni casi, è possibile che venga offerta anche una compensazione pecuniaria.
La compagnia aerea riesca a provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, come avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza o scioperi.
Diritti in Caso di Ritardo del Volo
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione a partire da tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo pubblicato.
Se il ritardo è di almeno cinque ore, al passeggero è concessa la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
Il diritto all’assistenza viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa.
Si precisa che le specifiche sulle tempistiche o i criteri esatti per l’assistenza possono variare a seconda delle norme e delle leggi locali o internazionali che regolano il trasporto aereo.
Sciopero Aereo
Affrontare uno sciopero aereo può essere stressante, ma è importante essere consapevoli dei propri diritti come passeggero.
La Carta dei Diritti del Passeggero e le informazioni fornite dall’Enac sono risorse preziose che offrono orientamento e supporto durante situazioni di sciopero e ritardi.
Obblighi delle Compagnie Aeree
A prescindere dall’eventualità che si verifichi un disservizio, l’Art. Reg. obbliga le compagnie aeree a:
- affiggere, nell’area in cui si effettua check-in e sul proprio sito internet, un avviso mediante il quale informi i viaggiatori (nel maggior numero di lingue) della possibilità di richiedere agli operatori presenti al banco di accettazione o alla porta d’imbarco, il testo che enumera i diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo, ritardo superiore alle 2 ore o negato imbarco;
- in caso di cancellazione o negato imbarco:
- consegnare a tutti i passeggeri interessati un avviso scritto, contenente tutte le informazioni in merito alla compensazione pecuniaria e all’assistenza di cui hanno diritto (clicca qui per visionare l’avviso fornito da una Compagnia aerea low cost).
- informare i passeggeri, ad intervalli di 30 minuti, sulle reali cause che determinano il disservizio.
- indicare ai viaggiatori la Compagnia che effettuerà il volo (il cd. passeggero).
Quando il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria?
Overbooking (negato imbarco), la compensazioneNON è dovuta qualora il passeggero sia disposto a rinunciare volontariamente alla prenotazione in cambio di benefici da concordare con il vettore.
La compagnia aerea riesca a provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n.
Riferimenti Normativi
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Regolamento (CE) n. 261/2004 - Orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n.
- Decreto Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 - Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
- Decreto Legislativo n.
- Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
- Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n.
- Convenzione di Varsavia.
- Convenzione di Montreal del 1999.
- Regolamento (CE) n.
- Regolamento (CE) n.
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, Codice del consumo, che abroga il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva n.
- Regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 che modifica il Regolamento (CEE) n.
- Legge 24 novembre 1981, n.
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