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Espulsione di Cittadini Comunitari: Motivi e Procedure

La disciplina relativa all'espulsione dei cittadini comunitari dal territorio italiano è regolata da specifiche normative che tengono conto del diritto di libera circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, tale diritto può essere limitato in presenza di determinate condizioni, come motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o sicurezza.

Motivi di Espulsione

I cittadini comunitari possono essere allontanati dal territorio italiano nei seguenti casi:

  • Motivi di sicurezza dello Stato: Provvedimento adottato dal Prefetto, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 129/2011, ed eseguito dal Questore. Prevede un termine non inferiore a 30 giorni per lasciare il territorio e un divieto di reingresso di 10 anni.
  • Motivi imperativi di pubblica sicurezza: Provvedimento emesso dal Prefetto ed eseguito dal Questore. Prevede un termine stabilito per lasciare il territorio che non può essere inferiore ai 30 giorni e un periodo di divieto di reingresso di 5 anni.
  • Cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno: Perdita del lavoro, termine del corso di studi, decesso del familiare che aveva diritto principale al soggiorno. Tale provvedimento è adottato dal prefetto territorialmente competente anche dietro segnalazione del sindaco e deve prevedere un termine per lasciare il territorio nazionale che non sia inferiore ad un mese.

Procedura di Allontanamento

La procedura di allontanamento varia a seconda del motivo alla base del provvedimento:

  • Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o imperativi di pubblica sicurezza: È prevista l’esecuzione immediata del provvedimento esecutivo del Questore, previa convalida da parte del giudice ordinario (anziché del giudice di pace).
  • Allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno: Non è soggetto ad esecuzione immediata tramite Questore; viene intimato al destinatario di lasciare il territorio dello Stato in un termine non inferiore ad un mese, ed è esclusa la possibilità di far seguire all’ intimazione un divieto di reingresso. È stato previsto unicamente l’obbligo di attestazione da parte dell’interessato da parte di un consolato italiano del Paese di appartenenza la spontanea esecuzione dell’ordine.

Al destinatario del provvedimento per cessazione delle condizioni del soggiorno viene consegnata una attestazione di obbligo di adempimento all’allontanamento che deve essere presentato al consolato italiano del paese di origine o residenza. La eventuale inadempienza è sanzionata con la pena da uno a sei mesi di arresto e da 200,00 a 2000,00 euro di ammenda.

Ricorso contro il Provvedimento

Il cittadino comunitario allontanato può presentare ricorso contro il provvedimento. Ecco le modalità:

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  • Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o imperativi di pubblica sicurezza: La competenza è del tribunale ordinario in composizione monocratica per tutti i giudizi di convalida dei provvedimenti di esecuzione dell’allontanamento (e di quelli di trattenimento in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria penale) emessi dal questore.
  • Allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno: Il ricorso avverso tale provvedimento deve essere presentato innanzi al tribunale ordinario entro 20 giorni a pena di inammissibilità. Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento.

Il cittadino comunitario allontanato può richiedere all’autorità che ha emesso il provvedimento (Prefetto o Ministro dell’Interno) la revoca del provvedimento di allontanamento trascorsi almeno la metà della durata del divieto e in ogni caso non meno di 3 anni.

Violazione del Divieto di Reingresso

Il cittadino comunitario allontanato che rientra in Italia in violazione del divieto di reingresso è punito - con rito direttissimo - con:

  • la reclusione fino a due anni se è stato allontanato per motivi di sicurezza della stato
  • fino ad un anno se è stato allontanato per altri motivi.

La pena può essere sostituita dal giudice con l’allontanamento immediato e il divieto di reingresso per un periodo dai 5 ai 10 anni.

Considerazioni aggiuntive

Nell’adottare il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno, si deve tener conto dell’età, dell’integrazione, dei legami familiari del cittadino comunitario. In generale, comunque, tutte le innovazioni vanno esplicitamente nel senso di equiparare la condizione del cittadino comunitario allontanato a quella del cittadino extracomunitario espulso.

Infine è stato esteso ai cittadini comunitari la possibilità di trattenimento nei CPT, per ora solo per 15 giorni ; tale scelta difficilmente può essere spiegata con difficoltà legate al procedimento di identificazione, visto che l’attribuzione della condizione di “comunitario” è presupposto per l’inizio della procedura di allontanamento. Allo stato gli unici motivi giustificativi vanno ricercati all’interno del generico perimetro degli "ostacoli tecnici all’esecuzione dell’allontanamento", con riferimento ai quali la discrezionalità dell’amministrazione appare eccessiva.

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