Permesso di Soggiorno per Gravidanza e Requisiti per il Padre Straniero in Italia
Il Testo Unico Immigrazione, modificato dalle recenti novità normative, disciplina il permesso di soggiorno per cure mediche. La salute è un diritto che la Repubblica italiana “riconosce” all’individuo in quanto tale e deve, pertanto, essere garantito anche allo straniero, qualunque sia la sua posizione rispetto alla normativa sull’ingresso e soggiorno.
Chi può richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche?
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato:
- allo straniero che fa regolarmente ingresso in Italia tramite visto per motivo di cure mediche. Questo visto è rilasciato in caso di condizioni di salute di particolare gravità e impossibilità o difficoltà di accesso alle cure nel paese di residenza [Art. 36 TUI];
- alla donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d];
- al marito della donna in stato di gravidanza, convivente e padre del nascituro;
- agli stranieri in Italia senza titolo di soggiorno che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d-bis]
Esistono 3 tipologie diverse di permesso di soggiorno per cure mediche:
- Permesso di soggiorno per cure mediche ottenuto a seguito di ingresso in Italia con visto per cure mediche (art. 36 d.lgs. 286/98);
- Permesso di soggiorno per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi di età del minore, nonché per il marito convivente (art. 19 c. 2 lett. d) d.lgs. 286);
- Permesso di soggiorno per cure mediche per gli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche, o derivanti da grave patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19 d.lgs.
Permesso di Soggiorno in Gravidanza
Nel caso vi sia una gravidanza, il permesso di soggiorno per cure mediche, può essere richiesto direttamente presso gli uffici della Questura competente. È necessaria una certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la presunta data del parto. Secondo quanto stabilito dall’art. 19 c. 2 lett. d) d.lgs. 286, non è consentita l’espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Permesso di Soggiorno in Gravidanza anche per il Padre
La sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lettera d) nella parte in cui non prevede il diritto al permesso di soggiorno anche a favore del futuro padre convivente con la donna in gravidanza. Tuttavia, per ottenere il permesso anche per il padre, è necessario che la coppia sia sposata e convivente.
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Durata del Permesso di Soggiorno
In genere ha durata di 6 mesi, rinnovabili se persistono le cure debitamente certificate. Tuttavia può avere una durata più lunga in base alla presunta durata del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria. In ogni caso, il permesso rilasciato non sarà superiore ad 1 anno. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla madre o al padre del nascituro, ha validità di 6 mesi dal momento della nascita del figlio e non è rinnovabile.
Come si ottiene il permesso per cure mediche?
Per chi è fuori dall’Italia, se lo straniero si trova all’estero e vuole sottoporsi a cure mediche in Italia, dovrà ottenere un visto specifico per cure mediche. Il visto è rilasciato dall’Ambasciata italiana o dal Consolato italiano nel paese d’origine. Dopo aver fatto ingresso in Italia, entro 8 giorni deve richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche. Per chi è già in Italia, il permesso va richiesto in Questura con apposita documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica e con indicazione dei tempi necessari per le cure.
Documenti Richiesti per il Primo Rilascio
- 4 fototessere;
- passaporto in originale;
- copia del passaporto comprensiva della pagina con il visto specifico;
- marca da bollo da €16,00;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure del caso;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ad es. dichiarazione di ospitalità con allegata fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato);
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento;
- documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale).
Documenti Richiesti per il Rinnovo del Permesso per Cure Mediche
- permesso di soggiorno in scadenza;
- copia del passaporto o documento equipollente;
- 4 fototessere;
- dichiarazione rilasciata dall’ospedale pubblico relativa all’esigenza di proseguire le cure in Italia, con allegata dichiarazione del medico circa la situazione di gravità (art. 19 comma 2 lettera d-bis), per il permesso per maternità sarà richiesto il certificato di nascita o la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ospitalità);
- marca da bollo da €16,00.
La domanda può essere presentata, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Cosa non si può fare con il permesso per cure mediche
Non ci si può iscrivere al SSN. Il permesso rilasciato a chi è entrato con un visto per cure mediche non dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale e il cittadino straniero dovrà farsi carico delle spese mediche per le terapie relative al suo stato di salute; non si può viaggiare, il permesso ha validità solo nel territorio italiano.
Lavorare con il permesso di soggiorno per cure mediche
Si può lavorare con un permesso di soggiorno per cure mediche se è stato rilasciato ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 286. Più nello specifico, il comma 3 dell’art. 36 dispone che “il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.”.
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Conversione del Permesso di Soggiorno per Cure Mediche in Lavoro
Il DL 50/2023 ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I permessi di soggiorno per cure mediche richiesti dopo il 6 maggio 2023, potranno essere solo rinnovati finché sussistono le gravi condizioni che hanno consentito il rilascio. Tuttavia, sarà possibile presentare domanda di conversione in lavoro se il permesso per cure mediche è stato richiesto prima del 6 maggio 2023. Anche il permesso per cure mediche rilasciato alle donne in gravidanza non può essere convertito in lavoro ma può essere convertito in un permesso per motivi familiari.
A seconda del tipo di permesso di soggiorno per cure mediche che possiedi è possibile o meno la sua conversione:
- il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di corrispondente visto di ingresso (ex art. 36 del D.gs. n. 286/98) non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro;
- il permesso di soggiorno rilasciato alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (Ex art 19 co. 2 l. d) non permette la conversione in motivi di lavoro, ma permette quella in permesso per motivi familiari ai sensi e per gli effetti dell’art 30 TU;
- il permesso di soggiorno rilasciato alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza, (ex Art. 19 co. 2 l.
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