Riconoscimento del Titolo di Studio Straniero in Italia: Una Guida Dettagliata
Ogni informazione relativa al riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA). A seconda del livello del titolo di studio e della finalità del riconoscimento (ad esempio: prosecuzione degli studi, accesso ai pubblici concorsi, conseguimento del titolo italiano corrispondente, esercizio delle professioni regolamentate, ecc.), sono diverse le procedure e le amministrazioni competenti per il riconoscimento.
È importante notare che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.
Cosa si intende per riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale.
Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale. Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute. Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbe essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo.
Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
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Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I Percorsi di Riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
- il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
- il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
- il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti).
Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui è stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco.
La Dichiarazione di Valore
La dichiarazione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
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Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, è opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui è stato conseguito.
Riconoscimento Titoli Professionali Specifici
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n.
Equipollenza dei Titoli di Studio
Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale.
Non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale.
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I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni. La domanda di equipollenza dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti, in caso contrario non verrà accettata.
Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane.
I candidati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua e cultura italiana e/o la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al D.M.
Equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.lg.
L’ente responsabile della procedura di equivalenza art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G.
Chi può presentare domanda di equivalenza ai sensi dell’art.38 del D.lg.
Per partecipare a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. 48 DPR 394/1999), la valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano, viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G.
Modalità di presentazione della domanda (art. presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art.
Normative di Riferimento
- Decreto Ministeriale 2.4.1980 (circolare del 13.06.1980 nr. 172 prot. nr. 4635/72-1)
- Legge 7 febbraio 1990 n.
- Decreto Legislativo nr. 297 del 16.04.1994 (in particolare artt. 379 e seguenti)
- Decreto Ministeriale 6.4.1995, n.
- Circolare M.I.U.R. nr.
- Decreto Legislativo nr.
- Legge nr. 29 del 25.01.2006 (in particolare artt. 12 - 13)
- Decreto Legislativo n. 251/2007 (in particolare art. 26)
- Nota M.I.U.R. prot. nr.
* E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo fra essi, la legalizzazione. L’Apostille non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bilaterale o plurilaterale che la esclude.