Scuole per Stranieri in Italia: Requisiti di Ammissione
L'accesso all'istruzione in Italia è un diritto fondamentale, garantito sia ai cittadini italiani che agli stranieri. L'Articolo 34 della Costituzione Italiana sancisce che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
Ad oggi, in Italia l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Diritto all'Istruzione per i Minori Stranieri
L'Articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) stabilisce che "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica". I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano. L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.
Iscrizione e Documentazione
L'articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico (DPR n. 394/99 e successive modifiche) prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane possa essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta, il minore viene iscritto con riserva.
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L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
Assegnazione alla Classe
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di diversi fattori:
- Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- Del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Sanzioni per Inadempimento dell'Obbligo Scolastico
L’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente (articolo 731 del codice penale). Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
Ripartizione degli Studenti Stranieri nelle Classi
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale, la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe.
Accesso all'Università per Studenti Stranieri
Ogni anno il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubblica le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari. Per maggiori informazioni visitate il sito del MIUR alla pagina Studenti stranieri, dove vengono riportate informazioni dettagliate sulle procedure e sul calendario degli adempimenti per l’immatricolazione alle Università italiane, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori, alle Scuole di specializzazione non mediche e ad altri corsi. Il Ministero degli Affari Esteri ha approntato un portale che illustra i vari passi della procedura per l’iscrizione.
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Riconoscimento dei Titoli di Studio Stranieri
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA - Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche. In questa pagina del sito web del Ministero potrete verificare se l’Italia ha stipulato un accordo governativo con il Paese di vostro interesse per il riconoscimento dei titoli di studio.
Se intendete intraprendere un percorso di studi o un percorso professionale in Italia, vi consigliamo vivamente di curare il perfezionamento del vostro titolo di studi/titolo professionale prima di trasferirvi in Italia. Occorre legalizzare il titolo originale, munirlo di una traduzione ufficiale prefettizia o consolare o autenticata da traduttori giurati presso i Tribunali della Repubblica o i Consolati e di una “dichiarazione di valore in loco”.
Mentre la legalizzazione del titolo viene usualmente effettuata dal Ministero degli Affari Esteri del Paese dove il titolo è stato conseguito, la “dichiarazione di valore” viene rilasciata dalle Autorità consolari italiane, nella cui circoscrizione il titolo di studio è stato conseguito. La “dichiarazione di valore il loco” di un titolo di studio estero attesta l’autenticità del titolo e indica i requisiti di accesso, la durata del corso di studi, il valore legale o abilitativo o professionale nell’ordinamento del Paese estero ai fini dell’esercizio di una professione o per la prosecuzione degli studi nel Paese estero.
Per tali ragioni è necessario presentare alle Autorità consolari italiane l’originale del titolo di studio. E’ bene procurarsi la “dichiarazione di valore” prima di recarsi in Italia e prendere gli opportuni contatti con le Autorità consolari. Se la procedura viene fatta quando si è già in Italia, i titoli di studio dovranno viaggiare per posta o dovranno essere affidati a un delegato e a un’agenzia di servizi. Ciò può aumentare costi e rischi di smarrimento.
Si può rivolgere al Ministero degli Affari Esteri - DGDP - Ufficio IV, che offre gratuitamente un servizio di assistenza per la richiesta di rilascio. La procedura consiste essenzialmente nel trasmettere il titolo originale di studio alle Autorità consolari italiane nel Paese di conseguimento per ottenere - riservatamente - le informazioni necessarie a confermare l’autenticità del titolo e il suo valore nell’ordinamento locale.
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Sia per la natura confidenziale della procedura sia per le difficoltà oggettive poste dalle varie situazioni locali dei Paesi dai quali i rifugiati provengono la procedura può richiedere fino a molti mesi. I titolari di protezione internazionale devono consegnare o far pervenire per posta il titolo di studio originale e produrre copia del permesso di soggiorno e di un documento di identità italiano.
Visto per Studio
Se avete bisogno del visto turistico per entrare in area Schengen, avete sicuramente bisogno del visto per studiare in Italia. Oltre al visto-studio generico, esistono altre 6 tipologie di visto-studio: studio - immatricolazione Università; studio corso singolo universitario; studio post-laurea; studio-programma di scambio e mobilità; studio-tirocinio e studio-formazione professionale.
Per l’anno accademico 2024 - 2025, se richiedete un visto per l’immatricolazione in un’Università italiana (visto studio-Università), dovete dimostrare una disponibilità minima annuale di € 6.079,45. Tale cifra è commisurata all’importo per l’anno del cosiddetto “assegno sociale”. Se il vostro corso di studi si sviluppa su più anni, è sufficiente che dimostriate le disponibilità per il primo anno.
Per tutte le altre tipologie di visto per studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, dovete fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1°.3.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera.
Nel caso dei soggiorni per studio, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria non rientrano fra i documenti considerati idonei a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento. Dovete avere garanzie economiche personali, familiari o fornite da Istituzioni ed Enti italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.
Lo studente regolarmente ammesso che richieda il visto per “studio - immatricolazione università” deve dimostrare che la propria famiglia dispone dei mezzi economici sufficienti per mantenerlo agli studi in Italia. Se un soggetto esterno al nucleo familiare (associazioni, amici o parenti residenti in Italia) garantisce il suo mantenimento con una dichiarazione di ospitalità e un impegno scritto (dimostrando nel contempo le risorse necessarie), questo costituisce un elemento positivo, ma non determinante, per l’ottenimento del visto.
Permesso di Soggiorno
Il visto costituisce il permesso di entrare in Italia la prima volta con la motivazione riportata sull’etichetta visto (studio-Università, in questo caso). Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo studente straniero deve presentare una richiesta di permesso di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per il Comune di residenza. Il permesso di soggiorno è il titolo che legittima la presenza dello straniero in Italia.
Corsi di Lingua Italiana
E’ possibile studiare la lingua italiana, se non siete principianti e se avete già una conoscenza della lingua a livello intermedio. Per studiare la lingua italiana, un requisito per il visto studio è che i corsi siano di livello superiore. Inoltre, deve trattarsi di corsi a tempo pieno e di durata determinata. Le Università per stranieri di Perugia e di Siena, L’Università degli studi Roma tre offrono corsi prestigiosi e qualificanti ai fini dell’ottenimento della “Certificazione Lingua Italiana di Qualità - CLIQ“.
Mobilità nello Spazio Schengen
Il vostro permesso di lungo soggiorno vi dà diritto di viaggiare negli altri paesi Schengen fino ad un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. Tenete presente che non tutti i paesi europei sono paesi Schengen!
Cambio di Permesso di Soggiorno per Lavoro
Sì, se l’attuale permesso per studio è ancora valido. E’ necessario che lo studente stipuli un contratto di soggiorno per lavoro con il futuro datore di lavoro presso il SUI (Sportello Unico Immigrazione).
Legalizzazione e Traduzione dei Titoli di Studio
Dovrete porre questa domanda all’istituto estero presso il quale continuerete gli studi e, per sapere come procedere, alle autorità consolari di quel Paese in Italia. Molto probabilmente vi verrà richiesta una legalizzazione del vostro titolo italiano, una traduzione nella lingua del paese in cui lo vorrete far valere (o in una lingua veicolare) e, presumibilmente, un’attestazione del Consolato in Italia di quel Paese.
In Italia, le legalizzazioni di atti amministrativi (quali i titoli di studio) sono una competenza degli uffici legalizzazioni delle Prefetture. Elenchi di traduttori giurati sono disponibili presso i Tribunali italiani.
Documenti Richiesti per l'Iscrizione Universitaria
Qui sotto indichiamo i documenti che le istituzioni italiane generalmente vogliono ricevere in allegato alla singola domanda di iscrizione ai propri corsi di 1° ciclo:
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo al Diploma di Scuola secondaria superiore conseguito nel proprio Paese. Nella certificazione dovranno essere precisati: la denominazione del Diploma, l'Istituzione ove il titolo è stato conseguito, l'anno di conseguimento del titolo e la scolarità con la quale il titolo di studio è stato conseguito. Si ricorda che per la normativa italiana, per essere ammessi all'Università, il titolo conseguito all'estero deve essere acquisito con almeno dodici anni di scolarità.
- Certificato o documento sostitutivo, con relativa traduzione in lingua italiana, relativo alla conoscenza della lingua italiana, livello conseguito e Istituzione presso la quale la certificazione è stata conseguita. In assenza di certificazione o a completamento della predetta certificazione lo studente potrà produrre lettere di presentazione di docenti o altri documenti (es. Lettera di motivazioni) con relativa traduzione in lingua italiana, relative alla conoscenza dell'italiano dello studente.
Inoltre se nel Paese dello studente per l'accesso all'Università sono previste prove di idoneità accademiche (es. un titolo secondario che soddisfa i requisiti generali previsti per l'ammissione a studi di 1° ciclo in Italia?
In caso affermativo devi seguire le stesse quattro indicazioni elencate sotto la lettera a) qui sopra, segnalando per iscritto la tua particolare situazione. Non sei invece obbligato a dimostrare di aver già superato le prove di selezione per la ammissione a corsi regolati da numero chiuso nel Paese estero dove hai conseguito il tuo titolo di scuola secondaria. Dovrai presentare a tua domanda di pre-iscrizione alla competente Rappresentanza diplomatica italiana.
Conoscenza della Lingua Italiana
Come avviene in tutti i Paesi del mondo, anche in Italia i cittadini internazionali che vogliono frequentare corsi di studio di istruzione superiore che si svolgono in italiano devono dare prova di conoscere la lingua italiana a livello adeguato; solo così infatti saranno in grado di completare gli studi con successo nei tempi previsti.
Esami di Ammissione e Iscrizione
L'immatricolazione a specifici corsi di studio può essere subordinata a una selezione a causa di una limitata disponibilità di posti o dell'esistenza di particolari requisiti di ammissione. Le condizioni di ingresso -con i relativi esami di ammissione o le prove attitudinali- sono stabilite a volte localmente dalle singole istituzioni, a volte dalla competente autorità nazionale.
Per quanto concerne i permessi di soggiorno, se le date della loro emissione dovessero essere posticipate troppo per motivi particolari, dovrà essere effettuata con riserva anche l'iscrizione al corso di studio scelti dal singolo candidato. Superati l'esame di italiano e gli esami di ammissione e/o attitudinali (se previsti nel loro caso), i candidati che rientrano nelle quote stabilite dalle singole istituzioni possono procedere all'iscrizione ai corsi di studio.
I candidati che non hanno superato gli esami di ammissione, o che, classificatisi come idonei non hanno potuto usufruire di una seconda assegnazione, devono lasciare l'Italia entro la scadenza del loro visto/permesso di soggiorno per motivi di studio.
In quanto cittadino italiano, sei automaticamente esonerato dallobbligo di superare lesame di lingua italiana.