Separazione e Divorzio di Cittadini Stranieri in Italia: Aspetti Legali e Procedurali
Non di rado accade che dei cittadini stranieri - residenti in Italia e che abbiano trascritto l’atto di matrimonio contratto all’estero - intendano divorziare. Le prime domande che si pongono sono: è valida una procedura svolta in Italia? La separazione o il divorzio saranno riconosciuti anche nei Paesi d’origine della coppia? Divorziare in un altro paese potrebbe sembrare alquanto difficile.
Quadro Normativo di Riferimento
In caso di separazione personale e divorzio nonché di scioglimento delle unioni civili la normativa europea sul conflitto di leggi (Regolamento (UE) n. Il Regolamento UE n. 1259 del 2010, ponendosi l’obiettivo di uniformare la normativa dei singoli Stati europei, ha provveduto a dettare una specifica disciplina con riferimento al divorzio di cittadini stranieri. Il testo ha dato esecuzione alla “cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale“.
Il Regolamento UE n. 1259/2010 e l'Autonomia dei Coniugi
Il predetto Regolamento, nello specifico, si preoccupa di determinare quale sia la legge applicabile in caso di divorzio di coniugi stranieri attribuendo particolare rilevanza all’autonomia e volontà dei coniugi: in effetti, ai coniugi è lasciato un ampio margine discrezionale, conferendo agli stessi un considerevole potere decisionale in merito alla determinazione della legge applicabile alla separazione o divorzio.
L’articolo 5 prevede infatti che i cittadini stranieri residenti in Italia possano stabilire come attivare il procedimento di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, scegliendo la legge di quale Paese applicare. Lo stesso vale anche nella circostanza in cui i coniugi scelgano un procedimento consensuale stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le disposizioni del Regolamento detengono “carattere universale”: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 dello stesso testo di legge, le norme ivi contenute si applicano non solo a prescindere dalla nazionalità dei coniugi, ma permettono altresì a quest’ultimi di poter optare per la legge di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o non aderente al Regolamento, purché nell’ambito di quanto previsto dall’art. 5.
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Criteri per la Scelta della Legge Applicabile
L’appena citata disposizione prevede che la legge che i coniugi intendano applicare al procedimento volto al divorzio, debba alternativamente essere:
- la legge del Paese in cui i coniugi abbiano stabilito la loro residenza;
- la legge dello Paese in cui gli stessi coniugi abbiano avuto l’ultima residenza;
- la legge del Paese in cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato in cui si il procedimento avrà luogo (lex fori).
Mancanza di Accordo tra i Coniugi
È altresì importante evidenziare che non è rara l’ipotesi in cui gli stessi coniugi stranieri non siano concordi nella determinazione della legge applicabile o sul luogo dove svolgere la procedura di divorzio. A tal proposito, l’art. 8 del Regolamento prevede che, in mancanza di accordo dei coniugi, la legge applicabile sia:
- la legge del Paese di ultima residenza abituale dei coniugi - a meno che non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale;
- ovvero - in alternativa - la legge di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento;
- oppure - qualora le prime due opzioni non siano possibili - la legge del luogo in cui è adita l’autorità.
Quando non si è trovata una soluzione comune il giudice applicherà la legge individuata secondo i criteri previsti dall’art. 8 Reg. UE n.
Competenza Giudiziaria
Anche l’individuazione del Giudice competente è rimessa alla normativa prevista da un trattato internazionale, in particolare il Regolamento UE n. 2201 del 2003, che all’art. L’individuazione del Giudice competente è, invece, rimessa alla normativa prevista dal Regolamento n. 2201 del 2003, il cui art. 3 si preoccupa di delineare quali siano i criteri di riferimento al fine di riconoscere la competenza in capo ad uno Stato membro. Tali criteri si fondano, in via generale, sulla residenza abituale dei coniugi; del convenuto o dell’attore.
Infatti, ai sensi del suddetto articolo 3 lettera a) del Regolamento CE n. vivono i due coniugi; hanno vissuto i due coniugi se uno dei due ci vive ancora; vive uno dei due se la richiesta è presentata congiuntamente; vive il coniuge convenuto; Vive il coniuge attore che richiede la separazione o il divorzio ma a condizione che: al momento della presentazione della domanda sia residente in quello Stato da più di saei mesi e sia un cittadino di tale Stato; se non è cittadino di tale Stato, se sia residente da almeno un anno al momento della presentazione della richiesta di separazione o divorzio; il tribunale del paese di cittadinanza di entrambi i coniugi.
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Secondo recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Foggia, n. 358/2023), nel caso di domanda di separazione o divorzio proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, va affermata la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale.
Stranieri residenti in Italia: chiaramente può accedere che, a seconda dei casi, più tribunali di Stati diversi siano competenti. La legge applicabile non è sempre e solo quella dello stato in cui viene svolta la procedura.
Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze
Una volta emessa la sentenza o il provvedimento di separazione o divorzio, i coniugi dovranno darvi esecuzione anche nel Paese di origine.
A tal proposito, il Regolamento UE numero 1191 del 2016 prevede che per i cittadini stranieri che siano cittadini di un Paese membro UE, la procedura sarà molto semplice: basterà, infatti, una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine.
Qualora, invece, i cittadini stranieri siano extracomunitari, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961: pertanto, sarà necessaria la legalizzazione e l’Apostille del provvedimento di separazione o di divorzio, da farsi presso l’istituzione competente presso il Paese di origine. Se invece i cittadini stranieri sono extracomunitari di Paesi non aderenti a convenzioni diverse, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961.
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Laddove i cittadini stranieri siano comunque cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto semplice: non sarà necessaria Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine senza necessità di Apostille.
Stranieri residenti in Italia: successivamente all’ottenimento del provvedimento (o della sentenza) di separazione e/o divorzio, agli ex coniugi spetta il compito di dichiarare e validare la sentenza anche nei propri paesi d’origine. La cosa risulterà molto facile laddove i cittadini stranieri siano comunque cittadini dell’Ue, in quanto non ci sarà bisogno dell’Apostille. Si prevede allora la legalizzazione e l’Apostille della sentenza emessa nel Paese d’origine.
In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Il predetto documento dà infatti modo di poter procedere ad annotazione e trascrizione di sentenze e provvedimenti equivalenti di separazione o divorzio che hanno avuto luogo in Paesi esteri ma dell’Unione.
Matrimonio Straniero non Trascritto in Italia
È necessario che il matrimonio contratto all’estero sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile? Ed infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Vedi Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 28.10.1985 n. 5292; Tribunale di Milano Sez.
Si aggiunge che, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art.
Casistiche Particolari
Infine, un breve accenno ai casi in cui nei Paesi stranieri di origine, il divorzio non è contemplato dalla legge. Questo aspetto costituisce un forte punto critico ed è, pertanto, opportuno che i coniugi trovino in autonomia un accordo sulla legge da applicare nel pieno rispetto di quanto sopra previsto. Qualora, invece, la legge scelta o quella applicabile ex art. Un punto critico è che a volte nei paesi di origine di stranieri il divorzio non è previsto dalla legge. Qui è opportuno che marito e moglie trovino un accordo comune sulla precisa legge da applicare, nel rispetto di quanto sopra previsto. Se poi la legge scelta o quella applicabile ex art.
Documenti Utili
Per avviare la pratica di separazione o divorzio è necessario avere a disposizione alcuni documenti:
- La copia dei codici fiscali e dei documenti d’identità di entrambi i coniugi;
- La dichiarazione dei redditi dei due coniugi relativa agli ultimi tre anni;
- La copia integrale dell’atto di matrimonio (o comunque la documentazione anche straniera attestante il matrimonio);
- La copia autentica del verbale di separazione consensuale (se la richiesta è per il divorzio, mentre per la separazione chiaramente non serve);
- I certificati contestuali dello Stato di Famiglia e di residenza di entrambi i coniugi.
La Legge Applicabile al Regime Patrimoniale
Diversa è invece la disciplina in ordine alla legge applicabile in tema di regime patrimoniale e rapporti patrimoniali fra coniugi. Facciamo l’esempio di una coppia di stranieri che contragga matrimonio all’estero, lì vivendo per qualche anno anche dopo il matrimonio, scegliendo il regime patrimoniale (locale) della separazione dei beni. Il successivo trasferimento stabile in Italia, dove viceversa, ad esempio, in mancanza di una scelta diversa dei coniugi opererà il regime di comunione legale dei beni avrà un qualche effetto sui rapporti patrimoniali della coppia? A dare una risposta alla nostra domanda ci pensa l’articolo 26 del Regolamento UE 1103 del 2016.