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Straniero Senza Documenti: Cosa Fare in Italia

I cittadini stranieri possono entrare in Italia per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. L'ingresso è regolato da specifiche normative, che variano a seconda della provenienza del cittadino (UE o extra-UE) e del motivo del soggiorno.

Ingresso Regolare in Italia

Per entrare regolarmente in Italia, è necessario possedere un passaporto o altro documento di viaggio valido e, a seconda della nazionalità, un visto d'ingresso. Il visto deve essere richiesto presso l'ambasciata o il consolato italiano nel Paese d'origine o di residenza stabile. Esistono visti per soggiorni di breve durata (fino a 3 mesi) e per soggiorni di lunga durata, che comportano la concessione di un permesso di soggiorno.

Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:

  • Turismo
  • Studio
  • Ricongiungimento familiare
  • Lavoro

Cosa Fare in Caso di Soggiorno Irregolare

L'immigrazione illegale, che può essere definita come immigrazione clandestina o immigrazione irregolare, è l’ingresso/soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del paese di destinazione, dove si recano senza essere preventivamente autorizzati.

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Il mancato rispetto delle procedure d'ingresso, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

E’ considerato clandestino lo straniero che è entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera, ovvero senza regolare visto d’ingresso (quando richiesto), è privo di documenti di identificazione ovvero è autorizzato ad entrare ma poi non ottiene /richiede il titolo di soggiorno.

E’ considerato irregolare lo straniero che non ha i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).

In assenza di visto d’ingresso, qualora non venga presentata una istanza di asilo, di protezione internazionale o di protezione umanitaria ex art. 5 e 6 del T.U. sull’immigrazione, può scattare l’ipotesi di reato relativa all’immigrazione clandestina dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, punito con la contravvenzione da 5.000 a 10.000 euro, ed espulsione dello straniero da parte del giudice.

Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudizio sul reato di immigrazione clandestina è sospeso durante la procedura per il riconoscimento dello status di asilo. In caso di espulsione scatta un divieto di reingresso per 10 anni. Lo straniero espulso che rientra commette un reato che prevede la detenzione in carcere da uno a quattro anni (art. 13, co.13, d.lvo 286/98).

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Diritti Fondamentali e Protezioni

All’art. 2 il Testo Unico riconosce anche agli stranieri irregolari i diritti fondamentali della persona umana.

In particolare, non sono espellibili:

  • i minori stranieri entrati irregolarmente. Le autorità di polizia devono informare al più presto della loro presenza i competenti Tribunali per i minori;
  • le donne in stato di gravidanza e quelle che hanno partorito da meno di sei mesi;
  • le persone vittime di tortura e per i malati.

Possibili Soluzioni per Regolarizzare la Propria Posizione

Può accadere che persone entrate clandestinamente senza presentare le proprie generalità ai controlli di frontiera successivamente sanino sul territorio la loro posizione tramite “sanatorie” o “regolarizzazioni” oppure può succedere anche il contrario, che entrano legalmente sul territorio e rimangono per un tempo superiore al previsto, per poi divenire quindi “irregolari” (“overstaying” cioè soggiornanti oltre il tempo consentito) rischiando l’espulsione.

Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

  • Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente; attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
  • Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.

Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)

Qualora, a seguito di una espulsione o di un respingimento differito, che è immediatamente esecutivo con accompagnamento alla frontiera, non ne sia possibile l’esecuzione, il soggetto da espellere viene rinchiuso nei c.d. CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), previa convalida da parte dell’autorità giudiziaria, per un periodo massimo 90 giorni, che può prolungarsi fino a 12 mesi per il richiedente asilo che “costituisce un pericolo per l’ ordine e la sicurezza pubblica” e per il quale “sussiste rischio di fuga”. In questa fase l’immigrato ha diritto ad un difensore, anche d’ufficio e può comunicare con l’esterno.

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Assistenza Legale

Essenziale dunque l’intervento di un avvocato di fiducia in ogni caso nel quale sia possibile effettuare la nomina.

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