Cittadinanza Italiana per Stranieri Nati in Italia: Requisiti e Procedura
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia, il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.
La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea.
Leggi anche: Diritti e tutele degli stranieri
Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.
La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.
La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n.
Leggi anche: Analisi approfondita del termine "Straniero"
Acquisto della Cittadinanza Italiana per Nascita in Italia (Iure Soli)
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
Dalla lettura del dato normativo in oggetto emerge che il cittadino straniero che sia nato in Italia e ivi abbia mantenuto la propria residenza legale, ininterrottamente, sino al raggiungimento della maggiore età, può rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita, purché il cittadino abbia continuato a risiedere legalmente nel territorio della Repubblica sino al momento in cui viene resa la dichiarazione stessa. La disciplina in oggetto rientra, come detto, nel comma 2 dell'art. 4 della legge 91/1992 in tema di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e costituisce, ad oggi, un criterio residuale e meramente sussidiario di attribuzione della cittadinanza, atteso che il nostro ordinamento assume, quale criterio principale ordinario per l'attribuzione della cittadinanza, quello della derivazione di sangue, tipico delle procedure iure sanguinis.
Comunicazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile
Preliminarmente occorre precisare che l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza degli interessati, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 69/2013, "nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età", provvederà a comunicare ai potenziali beneficiari "la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età".
Ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 33 citato, nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato ometta di comunicare all'interessato tale suo diritto nei termini di legge suindicati, lo stesso potrà rendere la dichiarazione in oggetto anche oltre il 19esimo anno di età.
Leggi anche: Documenti necessari per sposarsi in Italia se sei straniero
La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere resa dal giorno del compimento del 18esimo anno di età ed entro un anno da tale data.
Requisiti di Residenza Legale
Con riferimento al concetto di residenza legale è bene precisare che la legge sulla cittadinanza, come precisato dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, ritiene residente legalmente il soggetto che non solo abbia fissato, ai sensi dell'art.
Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo alle modalità di soggiorno di un soggetto neo-diciottenne, la Circolare del Ministero dell'Interno K69/89 del 1997 ha precisato che il minore risiede legalmente in Italia se sussistono tre condizioni:
- la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;
- che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;
- che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.
Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile".
Anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il Ministero dell'Interno, con Circolare K64.2/13 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in Italia dell'interessato anche nel periodo antecedente all'iscrizione anagrafica, fermo restando che "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia".
Con riferimento, invece, al concetto suindicato di "residenza legale ininterrotta", con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell'Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all'acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché "il proprio centro delle relazioni sociali e familiari".
Tuttavia, nella medesima Circolare suindicata, il Ministero ha chiarito che detti periodi di assenza, dovute a motivi di lavoro, studio, assistenza alla famiglia di origine, cure mediche, "dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza".
Procedimento per rendere la dichiarazione di acquisto di cittadinanza
Il cittadino straniero nato in Italia, qualora sussistano i requisiti di legge suindicati, per ottenere l'attribuzione della cittadinanza iure soli ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge n.91/1992, deve rendere la dichiarazione in oggetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza producendo il proprio passaporto e il permesso di soggiorno, nonché un certificato storico di residenza e l'eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze.
Al fine di avviare il procedimento in oggetto, l'interessato dovrà procedere preliminarmente al versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 9bis della Legge 91/1992.
Successivamente, previo appuntamento da concordare con l'ufficio di stato civile, l'interessato potrà rendere la dichiarazione in oggetto, che verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza (Form. 80 e 197). Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione allegata e prodotta dal cittadino interessato, verrà trasmessa quindi al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Territoriale di Governo, che emetterà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, da trascrivere anch'essa nei registri di cittadinanza dello stato civile, con conseguente annotazione sull'atto di nascita sia della dichiarazione di elezione resa dal neo-diciottenne (con Form. 140-bis) e l'esito dell'accertamento emesso dal Sindaco (Form. 140-sexies).
Il neo-diciottenne che rende la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo a quello della data della dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per la legislazione italiana non sussistono limiti alla possibilità di avere la doppia cittadinanza e, pertanto, al momento della dichiarazione, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato d'origine.
Il cittadino neo-diciottenne straniero, che sia nato in Italia e che in Italia abbia mantenuto la residenza legale ininterrotta, potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 91/1992 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Copia della ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250,00 ai sensi dell'art.
L'attribuzione della cittadinanza italiana iure soli dal giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione della cittadinanza iscritta nei registri di stato civile, dal momento della conclusione positiva dell'esito di accertamento sottoscritto dal Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.P.R.
L'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.P.R. n. 572/1993 è redatta entro 120 giorni dalla dichiarazione di elezione della cittadinanza.
La trascrizione nei registri di stato civile dell'attestazione sindacale avviene entro 30 giorni dalla data di attestazione ex art. 16, comma 7, D.P.R.
Al momento della domanda, dovrà essere prodotta la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00 da corrispondere ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992.
In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di elezione di cittadinanza, il contributo non potrà essere rimborsato.
Documenti Necessari
- Passaporto e permesso di soggiorno
- Certificato storico di residenza
- Eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze
- Copia della ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250,00 ai sensi dell'art. 9bis della Legge 91/1992
Tabella riassuntiva dei tempi e costi
Fase | Tempistica | Costo |
---|---|---|
Versamento contributo governativo | Prima della presentazione della domanda | 250,00 € |
Redazione attestazione del Sindaco | Entro 120 giorni dalla dichiarazione | Nessuno |
Trascrizione nei registri di stato civile | Entro 30 giorni dall'attestazione | Nessuno |
Novità introdotte in materia di cittadinanza italiana per discendenza
Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n.
Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che - in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) - ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli).
Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis.
Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato.
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n.
Documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
- accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente.
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio.
- certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano, nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente.
- certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana.
- la residenza dichiarata dal richiedente deve coincidere con quella indicata nel documento d’identità.
- al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà versare un contributo amministrativo di Euro 600 (POS o contanti). Il contributo va pagato in ogni caso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento.
Trasparenza Amministrativa
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 prevede Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.