Validità del Certificato di Nascita Stranieri in Italia
Un certificato di nascita è utile per supportare attività relative all’immigrazione. Queste includono attività come registrare la propria residenza presso il Municipio o richiedere il visto per familiari al seguito. In questo contesto, è importante distinguere tra diverse tipologie di documenti:
- Certificato di nascita - certifica nome e cognome del richiedente, insieme alla data e al luogo di nascita.
- Atto di nascita - è una copia conforme al documento originale presente nel Registro di Stato Civile in Italia. Contiene tutti i dati relativi alla nascita della persona e può includere eventuali annotazioni, come matrimonio, cambio di nome/cognome ecc.
- Estratto di nascita con l’indicazione della paternità e maternità - è identico all’atto di nascita ma in più indica nomi e cognomi dei genitori.
Requisiti per la Validità Legale in Italia
Per avere validità legale in Italia, i richiedenti devono prima legalizzare il loro certificato di nascita straniero. La legalizzazione deve essere fatta nel Paese che ha rilasciato il certificato. La procedura di legalizzazione può prevedere un’attestazione dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero.
Per essere valido in Italia, un certificato di nascita ha anche bisogno di essere tradotto in italiano. Se tradotto, il certificato di nascita italiano deve includere un timbro per “traduzione conforme”, che certifica la validità della traduzione. Se il Paese di origine prevede il riconoscimento di traduttori ufficiali, allora questi possono convalidare la traduzione.
Allo stesso modo, i certificati di nascita italiani per uso estero devono essere legalizzati dalle autorità competenti:
- Attestazione della Prefettura locale - la Prefettura legalizza solamente i certificati di nascita rilasciati per uso estero e firmati.
- Attestazione della rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui il certificato deve essere usato.
Generalmente, la procedura di legalizzazione richiede il pagamento di una commissione.
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Convenzione dell'Aia
Se il certificato di nascita è destinato a Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aia - per l’Abolizione della Legalizzazione di Documenti Pubblici Stranieri - la procedura di legalizzazione non è più necessaria.
Cittadinanza Italiana e Documenti Necessari
Secondo il principio italiano della cittadinanza per discendenza (Ius Sanguinis), i figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. In alternativa, il cittadino italiano può presentare il certificato di nascita in Italia, debitamente legalizzato e tradotto.
Si riporta l'informazione pubblicata dalla Prefettura UTG di Bergamo sul proprio sito concernente un quesito in materia di cittadinanza italiana: A seguito di apposito quesito formulato da questa Prefettura, l'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, ha confermato che in analogia a quanto disposto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000 i certificati attestanti stati, qualità personale e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata (es. CERTIFICAZIONE ESTERA DI NASCITA). IL CERTIFICATO PENALE HA VALIDITÀ INVECE PARI A SEI MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL RILASCIO DA PARTE DELLE RISPETTIVE AUTORITÀ EMITTENTI.
Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Documentazione Aggiuntiva e Procedure
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.
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Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R.
Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente.
Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.
Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo.
Discordanze e Correzioni
Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R.
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