Diritto di Recesso nei Pacchetti Turistici: La Normativa Italiana
La normativa sui pacchetti turistici in Italia è stata aggiornata con il Dlgs del 21 maggio 2018 n.62, che ha recepito la Direttiva UE 2015/2032. Questa nuova legge ha modificato il VI titolo del Dlgs 79/2011, integrando i contratti del turismo organizzato nel Codice del Turismo.
Ambito di Applicazione della Normativa
La normativa si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti tramite professionisti e ai servizi collegati venduti ai viaggiatori da professionisti. Alcuni articoli sono stati introdotti anche nel Codice del Consumo (Dlgs 206/2005).
I servizi turistici collegati sono quelli acquistati da diversi professionisti con contratti differenti, ma comunque connessi tra loro. Ad esempio, l'acquisto di un biglietto per un concerto durante la prenotazione di un pacchetto turistico rientra in questa disciplina.
Obblighi e Responsabilità degli Organizzatori di Viaggi
L’organizzatore di viaggi (tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore (agenzia viaggi online, portale turistico) deve fornire al viaggiatore un modulo informativo prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali sono vincolanti e diventano parte integrante del contratto, non potendo subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti.
Il contratto deve essere stipulato in un linguaggio semplice, chiaro e leggibile. Inoltre, l’organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore, fornendo informazioni adeguate in relazione ai suoi bisogni, come servizi sanitari, autorità locali o assistenza consolare.
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La normativa stabilisce la responsabilità del professionista anche in caso di errori tecnici del sistema di prenotazione o commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.
Diritto di Recesso del Viaggiatore
Il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso delle spese sostenute dall'organizzatore. Questo diritto è previsto anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali.
In base all’articolo 41 del Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011), il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del servizio. Tuttavia, è tenuto a rimborsare all’organizzatore le spese sostenute, che devono essere adeguate e giustificabili.
Il diritto di recesso è esercitabile senza corrispondere alcuna spesa, e con il rimborso integrale degli anticipi già versati, quando si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.
Recesso da Contratti Negoziati Fuori dai Locali Commerciali
In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto entro cinque giorni dalla conclusione o dalla ricezione delle condizioni contrattuali, senza penali e senza motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite, il diritto di recesso è escluso.
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Recesso da Pacchetto Turistico Comprato su Internet
Se il pacchetto turistico è stato acquistato online, il consumatore può recedere dal contratto entro 5 giorni dalla conclusione o dalla ricezione delle informazioni preliminari, senza spese o penali e senza fornire alcuna motivazione. Questo diritto può essere escluso solo se il pacchetto è rappresentato da un’offerta con tariffe sensibilmente inferiori rispetto alle offerte correnti, purché documentate dall’organizzatore.
Altre Tutele per il Viaggiatore
Il viaggiatore ha diritto al rimborso nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio. Inoltre, se un servizio turistico non è conforme a quanto sottoscritto nel contratto, l’organizzatore deve porre rimedio al difetto. In caso contrario, il viaggiatore ha diritto a un rimborso e al rientro al luogo di partenza, qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.
Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute, qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità. Egli infatti acquisisce il diritto al rimborso del prezzo versato e al rientro al luogo di partenza qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.
Assicurazioni Obbligatorie
La normativa prevede che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.
Risoluzione delle Controversie
In caso di controversie, il viaggiatore può avviare una procedura ADR (o “di conciliazione”) presso un Organismo ADR, ai sensi dell’art. negoziazione paritetica, ai sensi dell’art. procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs. Le prime due tipologie rientrano fra le procedure ADR normate dal D. Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, la terza è normata dal D. Lgs.
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