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Domanda di Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Procedura

La cittadinanza italiana è uno status che determina un vincolo di appartenenza allo Stato Italiano e riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana in alcuni casi la si può ottenere automaticamente, in altri invece va richiesta.

Acquisto della Cittadinanza Italiana: Modalità

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • Automaticamente:
    • Per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
    • Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
    • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per naturalizzazione:
  • Per residenza (c.d.

Requisiti Generali per la Cittadinanza Italiana

Quali sono i requisiti necessari per ottenerla? Quando uno straniero può chiedere la cittadinanza italiana? Dipende, la cittadinanza può essere riconosciuta in più modi.

  1. Un requisito fondamentale per il riconoscimento e la concessione della cittadinanza italiana è quello di dimostrare la conoscenza di un livello di lingua italiana pari a b1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n.
  2. Atto di nascita.

Cittadinanza Italiana per Residenza

Anche per Cittadinanza italiana per Residenza sono necessari una serie requisiti. Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

  • Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
  • Cittadino U.E.
  • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n.
  • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n.
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L.

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

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Redditi Validi

Sono valide tutte le fonti di reddito che sono tassate ai fini IRPEF (reddito da lavoro dipendente o autonomo; rendite immobiliari; rendite passive); il reddito da invalidità NASPI può integrare al reddito solo nel caso in cui si possa complessivamente verificare una capacità del richiedente di mantenersi da solo ossia “ciò che conta, al fine della concessione della cittadinanza, è la continuità lavorativa, cioè la capacità del richiedente di mantenersi da solo.

Il reddito derivante da pensione di invalidità INPS riconosciuta al 100% è considerato valido, qualora emerga “una pluralità di elementi, ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito reddituale, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull’attribuzione della cittadinanza”.

“Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, integra il requisito reddituale il sussidio riconosciuto allo straniero inabile al lavoro perché affetto da grave malattia, con conseguente invalidità permanente, atteso che detto sussidio è riconosciuto congruo ai fini del suo sostentamento dallo Stato italiano stesso”.

Non può avere la cittadinanza chi non possiede i requisiti minimi di residenza previsti dalla legge, chi ha problemi con la giustizia (non necessariamente condanne, anche procedimenti in corso o reati prescritti) e, nel caso di cittadinanza per residenza, chi non dimostra di avere redditi superiori all'importo minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, secondo un calcolo che dipende dalla eventuale presenza di coniuge e figli a carico, volto a garantire che lo straniero, neo-cittadino, non sia un carico per lo stato.

Cittadinanza Italiana per Matrimonio/Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

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L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt.

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
  • all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.

“È illegittimo, perché intrinsecamente irragionevole (art. 3 Cost.), l’art. 5 della legge n. 91/1992 nella parte in cui non esclude la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta durante il procedimento (art. 7, co. 1, legge cit.) dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza per matrimonio. La morte è infatti un evento del tutto indipendente dalla sfera di controllo del richiedente e dalle ragioni di attribuzione della cittadinanza, né, pur sciogliendo il matrimonio, può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi”.

Documenti Necessari per la Domanda

Per poter richiedere la cittadinanza italiana occorrono l'atto di nascita e il certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati se lo Stato di formazione dell'atto aderisce alla Convenzione Aja del 1961), il permesso di soggiorno e la carta di identità, l'attestazione del diritto al soggiorno per i cittadini comunitari, il titolo di studio o altro attestato che riconosce la conoscenza della lingua italiana a un livello almeno B1, la ricevuta postale del pagamento del contributo ministeriale di 250 euro.

Anche se non vanno allegati alla domanda online, bisogna procurarsi un certificato storico di residenza e dello stato di famiglia, nonché una visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale per poter attestare la propria posizione giudiziaria senza incappare in false dichiarazioni che costituirebbero reato.

Alla domanda di cittadinanza devono essere allegati i documenti identificativi (passaporto o carta d'identità e permesso di soggiorno), più l'atto di nascita e il certificato penale del paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati se lo Stato in questione fa parte della Convenzione Aja del 1961), la ricevuta del pagamento del contributo ministeriale di euro 250, e l'attestato di studio che riconosce la conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1.

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Il richiedente inoltre dovrebbe procurarsi una visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti italiani, al fine di avere piena contezza dei procedimenti iscritti a suo carico e così di evitare di autocertificare il falso.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Sul sito ci sono varie ipotesi (per residenza, matrimonio, per comunitari, ecc.). Dopodiché bisogna compilare il modulo campo per campo, senza saltare nulla, e allegare i documenti necessari per la richiesta della cittadinanza italiana, accertandosi che siano di un formato leggibile e leggero.

Si devono inoltre inserire gli estremi identificativi della marca da bollo di 16 euro, che il richiedente deve custodire, dovendola consegnare in originale all'appuntamento in Prefettura.

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n.

Procedura di Richiesta

Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R.

La cittadinanza viene concessa con decreto emesso dal Ministero dell'Interno e firmato dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

La legge attuale stabilisce che l'Amministrazione ha 24 mesi prorogabili fino a un massimo di 36 mesi per concludere il procedimento. Tale termine, in precedenza, era di 48 mesi, e ancora prima di 730 giorni.

Revoca della Cittadinanza

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

Rinuncia alla Cittadinanza Italiana

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, perde la cittadinanza italiana:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n.
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n.
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n.
  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n.
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n.
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Riacquisto della Cittadinanza Italiana

La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.

Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n. 74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Cittadinanza Italiana per Nascita sul Territorio da Genitori Stranieri

L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età.

La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.

Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.

Riferimenti Normativi Utili

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
  • DPR 18 aprile 1994, n.
  • DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n.
  • Legge 18 dicembre 2020, n.

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