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Cittadinanza Italiana e Stranieri: La Legge Meloni e le Novità

Il dibattito sulla normativa sulla cittadinanza è stato riacceso dal referendum in programma l’8 e 9 giugno, che fa capo principalmente alla legge n. Il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno propone di dimezzare da dieci a cinque anni il periodo di residenza richiesto agli stranieri extra-Ue maggiorenni per ottenere la cittadinanza italiana.

La Normativa Attuale e il Referendum

La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). Lo ius soli, invece, è previsto solo in via residuale e per alcuni casi specifici. L'eventuale vittoria del “sì” al referendum modificherebbe sensibilmente la normativa italiana, una delle più restrittive in Europa.

In Francia, per diventare cittadini serve aver vissuto per cinque anni nel paese senza interruzioni, avere un impiego o una fonte di reddito stabile e superare un esame di lingua e uno di storia francese. Anche in Germania, dopo la riforma del 2024, per diventare cittadini servono cinque anni di soggiorno nel paese. In precedenza, gli anni di residenza richiesti erano otto. In Spagna sono necessari dieci anni di residenza, che si riducono ad appena due per le persone nate nei paesi dell’America Latina in cui si parla spagnolo, o in altri paesi parzialmente ispanofoni come le Filippine e la Guinea Equatoriale.

Tornando in Italia, una delle principali conseguenze di un eventuale esito positivo del referendum sarebbe quella di rendere più facile l’accesso alla cittadinanza per i nati in Italia, superando l’immobilismo normativo sullo ius soli.

Acquisizioni di Cittadinanza in Italia

Secondo i dati Istat, negli ultimi anni le acquisizioni di cittadinanza italiana hanno registrato un significativo aumento, superando nel 2022 e nel 2023 la soglia delle 200mila. Nel 2023 il 39,9 per cento delle acquisizioni è avvenuto per residenza. Istat riporta che il 70 per cento delle naturalizzazioni riguarda le quote per residenza o per trasmissione dei genitori ai minori. Se oltre agli stranieri residenti (5,3 milioni a inizio 2024, pari all’8,9 per cento della popolazione) consideriamo anche i “naturalizzati”, il computo della popolazione “immigrata” aumenta sensibilmente.

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L’alto numero di acquisizioni di cittadinanza è uno degli argomenti citati dagli oppositori della riforma della cittadinanza. In realtà, il dato non dipende da una “generosità” della legge italiana. Al contrario, il numero elevato di naturalizzazioni deriva proprio dalla rigidità della normativa che, limitando fortemente la trasmissione diretta e automatica della cittadinanza, “costringe” a farne richiesta.

Per stimare il numero di stranieri non comunitari residenti in Italia da almeno cinque anni, si può considerare il dato sui permessi di soggiorno. A inizio 2024 i permessi di lungo periodo (per cui è necessario il requisito della residenza di almeno cinque anni) sono 2,1 milioni.

Le Nuove Regole del Governo Meloni

Con il decreto-legge approvato il 28 marzo 2025, il governo Meloni ha introdotto limiti alla concessione della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani, i cosiddetti “oriundi”. In base alla legge del 1992, l’ottenimento della cittadinanza italiana è regolato dal principio dello ius sanguinis (in italiano “diritto di sangue”) e la cittadinanza viene “ereditata” automaticamente alla nascita se almeno uno dei genitori già la possiede.

In questo modo, negli anni la cittadinanza italiana è stata riconosciuta a molti stranieri (gli “oriundi” appunto) che conservavano solo una lontana discendenza da un avo italiano e nessun legame concreto con il nostro Paese. Con il nuovo decreto-legge il governo è intervenuto per limitare l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di queste persone.

Limitazioni e Deroghe

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che i nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquisiscano automaticamente quella italiana. Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione.

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L'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter introduce nuovi casi di acquisto "per beneficio di legge" e non "per nascita". Si stabilisce che il minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto. Richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.

In alternativa, per trasmettere la cittadinanza italiana al figlio è necessario che almeno uno dei genitori che possiede la cittadinanza italiana abbia vissuto almeno due anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio. Durante l’esame al Senato è stata inserita una deroga temporanea al principio della cittadinanza esclusiva italiana per i genitori. In base a questa deroga, possono acquistare la cittadinanza italiana anche i minori stranieri figli di persone con doppia cittadinanza, italiana e straniera, se i genitori ne fanno richiesta entro la mezzanotte del 31 maggio 2026.

Agevolazioni per i Discendenti di Italiani

Durante l’esame al Senato sono state introdotte altre norme per favorire le persone straniere discendenti di italiani. Per esempio, un emendamento ha ammesso l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri di origine italiana al di fuori delle quote previste dai cosiddetti “decreti Flussi”. La lista dei Paesi da cui accettare lavoratori stranieri discendenti di italiani dovrà essere stabilita dal Ministero degli Esteri con un proprio decreto, ma non è previsto entro quando.

L'articolo 1-bis, comma 1 prevede che lo straniero residente all'estero, discendente di un cittadino italiano e cittadino di uno stato di storica emigrazione italiana, possa entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote massime previste dal decreto flussi. L'articolo 1-bis, comma 2 riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita.

Riacquisto della Cittadinanza

Infine, sempre al Senato è stato approvato un emendamento per favorire il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha persa sulla base della legge del 1912, ossia la legge che fino al 1992 ha regolato la concessione della cittadinanza italiana.

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L'articolo 1-ter prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912 la riacquisti se effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, una dichiarazione in tal senso.

Controversie e Onere della Prova

L'articolo 1, comma 2 dispone che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non siano ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre, l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l'accertamento della cittadinanza.

Tabella Riepilogativa delle Principali Modifiche

Aspetto Prima del Decreto Dopo il Decreto
Trasmissione Automatica della Cittadinanza Automatica per discendenza (ius sanguinis) senza limiti generazionali Limitata a due generazioni: almeno un genitore o nonno con cittadinanza esclusiva italiana
Requisiti per Minori Stranieri Acquisizione automatica per nascita in Italia (ius soli) Necessaria dichiarazione di volontà dei genitori e residenza legale continuativa di almeno due anni in Italia
Ingresso per Lavoro Quote massime previste dal decreto flussi Ingresso al di fuori delle quote per discendenti di italiani residenti all'estero
Riacquisto della Cittadinanza - Possibilità per chi ha perso la cittadinanza in base alla legge del 1912, con dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027

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