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CCNL Turismo e Pubblici Esercizi: Requisiti e Applicazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Turismo e Pubblici Esercizi disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e i loro dipendenti su tutto il territorio nazionale.

Campo di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro posti in essere tra le Aziende attività di Turismo e Pubblici Esercizi, Aziende alberghiere, Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni, Imprese di viaggi e turismo, Porti ed approdi turistici.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Livelli Contrattuali

In conformità all’intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 ed in linea con i più recenti orientamenti (art 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle attuali relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni.

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Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l’azienda si trovi ad operare.

Detti contratti applicati nelle aziende che aderiscono alle AASS firmatarie hanno valenza per tutti i lavoratori occupati ancorché non iscritti alle OOSS stipulanti.

Materie di Contrattazione Aziendale

La contrattazione aziendale opererà nelle materie delegate dal presente CCNL ed in particolare:

  • Tempo corresponsione della retribuzione (mensile - quindicinale - settimanale);
  • Orario di lavoro;
  • Godimento delle ferie: ferie residue da utilizzare anche in modo collettivo;
  • Banca Ore l’accantonamento può essere utilizzato anche in modo collettivo;
  • Permessi non retribuiti;
  • Congedo parentale;
  • Turni;
  • Soste e recuperi;
  • Elemento retributivo per produttività;
  • Premio di risultato;
  • Indennità di funzione;
  • Congedi per la formazione;
  • Indennità di reperibilità;
  • Accordo sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione (DPCM 22/01/13);
  • Mensa/Indennità sostitutiva;
  • Igiene ed ambiente di lavoro;
  • Trasferta;
  • Previdenza complementare;
  • Disciplina l’obbligo dell’aggiornamento RLS;
  • Permessi per studi;
  • Telelavoro;

L’accordo aziendale è stipulato dalla RSA ed in mancanza delle OO.SS. territoriali firmatarie del seguente contratto che ha efficacia per tutti i dipendenti se entro 10 (dieci) giorni dalla sigla almeno il 30% degli addetti non presentano richiesta di referendum. Per le cooperative è sufficiente il recepimento nel Regolamento Interno.

Diritti Sindacali

Le parti convengono che i rapporti sindacali vengono tenuti con la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).

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Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell’anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto di assemblea che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS.

I dipendenti, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.

L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’Azienda, ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.

Diritto di Affissione

Le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall’ Azienda all’interno dell’unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.

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RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:

  • nelle aziende con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) dipendenti, designare I (uno) rappresentante sindacale aziendale (per la RSA);
  • nelle aziende da 101 (centouno) a 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali;
  • oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti possono designare oltre 3 (tre) rappresentanti sindacali per la RSA.

La Rappresentanza Sindacale aziendale oltre alle OO.SS. firmatarie del presente contratto può essere costituita anche nell’ambito di Associazioni Sindacali che pur non firmatarie abbiamo partecipato alla negoziazione relativa allo stesso contratto quali rappresentanti dei lavoratori in Azienda.

Sicurezza sul Lavoro

L’impresa deve provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori previste dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, pertanto il datore di lavoro per far fronte a tale imposizione deve preliminarmente attivare il servizio di prevenzione e protezione degli addetti.

Il servizio comprende l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi con l’individuazione e valutazione degli eventuali fattori di rischio, mettendo in atto misure idonee a tale scopo, proponendo anche programmi di formazione ed informazione al personale.

Adempimenti per il Servizio di Sicurezza

Per la costituzione del servizio di sicurezza sono necessari i seguenti adempimenti:

  • Compilazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione;
  • Nomina addetti al servizio antincendio e pronto soccorso;
  • Elezione del rappresentante della sicurezza.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

La nomina RLS costituisce un’iniziativa delle OO.SS e la loro presenza è aggiuntiva rispetto ai componenti delle RSA.

In ogni unità, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto sia a tempo indeterminato che determinato che prestano la propria attività nella unità lavorative.

La durata dell’incarico è di 3 anni.

Attribuzioni del RLS

Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il RLS:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva e consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Permessi Retribuiti per RLS

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

  • 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
  • 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
  • 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Per l’espletamento degli adempimenti sopra previsti l’attività svolta in merito è considerata tempo di lavoro.

Formazione del RLS

Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

I contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. valutazione dei rischi;
  6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nelle attività lavorative proprie e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione aziendale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 16 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico dell’azienda datrice di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.

Igiene e Ambiente di Lavoro

Le Parti contraenti il presente CCNL al fine di favorire la predisposizione e il mantenimento nei luoghi di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico-sanitarie, fanno obbligo alle aziende mettere a disposizione dei dipendenti:

  1. servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
  2. un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
  3. un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
  4. uno scaldavivande;

Nel rispetto della normativa vigente in materia le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello aziendale potranno fissare la realizzazione delle misure di cui ai numeri sopra indicati.

Ente Bilaterale

Le parti concordano di aderire ad un Ente bilaterale che verrà concordato con apposito successivo accordo.

Assunzione del Personale

I dipendenti potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.

Lavoratori Extra Comunitari

Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extracomunitari già presenti in Italia deve seguire le normative vigenti.

Inquadramento del Personale

Il CCNL del settore turistico prevede diversi livelli di inquadramento:

  • Quadro A: Risorse con grande responsabilità, potere decisionale, di coordinamento e controllo.
  • Primo livello: Dipendenti con funzioni ad elevato contenuto professionale.
  • Secondo livello: Soggetti con autonomia operativa e di iniziativa con funzioni di coordinamento e controllo.
  • Quarto livello: Dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
  • Quinto livello: Lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze.

Orario di Lavoro e Ferie

Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana.

Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore.

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Questo periodo, di regola, non è frazionabile.

Licenziamento e Malattia

Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno.

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