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Turismo Sessuale: Definizione e Reato in Italia

Il fenomeno del turismo sessuale a danno di minori non rappresenta una novità all’interno del vasto panorama delle problematiche riguardanti la tutela dei minori. Si tratta di un fenomeno che, specialmente a causa dell’abbassamento dei costi di trasporto, nel corso degli ultimi decenni ha visto una notevole espansione, permettendo un sempre più semplice incontro tra domanda, proveniente prevalentemente dai paesi più avanzati economicamente, e offerta, che invece coinvolge in misura preponderante i paesi più poveri dell’America Latina e del Sud Est Asiatico.

Col termine turismo sessuale a danno di minori si intende lo sfruttamento sessuale di bambini da parte di individui che hanno viaggiato dalla loro città, area geografica o paese e durante questo viaggio hanno avuto contatti sessuali con minori.

Normative Internazionali e Italiane

Sebbene sia possibile effettuare una lettura estensiva dei principali trattati internazionali di tutela dei diritti umani al fine di includere una prima forma di protezione dal turismo sessuale a danno di minori, è solo nel 2000, con l’adozione del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante minori, che il tema del turismo sessuale trova un esplicito richiamo. Fin dal suo Preambolo, infatti, si riconosce un’allarmante diffusione del turismo sessuale a danno di minori e dei suoi relativi sviluppi ovvero prostituzione minorile, pedopornografia e traffico di minori.

In esso, il Comitato evidenzia il fatto che spesso gli obblighi e le responsabilità in materia di protezione dei diritti dei minori superano lo stato e i servizi direttamente controllati da esso, rendendo necessario, nel caso del turismo sessuale, un controllo del settore commerciale. Tale considerazione trova conferma nel fatto che il mercato del turismo sessuale a danno di minori è spesso facilitato e incentivato da agenzie viaggio, tour operators e hotel situati sia nei paesi di origine sia di destinazione.

Sotto il profilo della tutela dal turismo sessuale in ambito europeo, ha assunto un ruolo fondamentale la stipulazione in seno al Consiglio d’Europa della Convenzione di Lanzarote nel 2007, il cui art. 24 obbliga gli stati ad introdurre il reato di istigazione a pratiche di pornografia e pedopornografia, configurando come attività illecita le pubblicità contenti allusioni alla possibilità di intraprendere viaggi turistici a fini di sfruttamento sessuale a danno di minori.

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Nella direzione della persecuzione di propri cittadini che hanno commesso reati di turismo sessuale a danno di minori all’estero si sono orientati anche gli Stati Uniti attraverso l’adozione di una normativa nazionale nel 2003 nota come Protect act, la cui applicazione ha portato alla condanna di trentotto cittadini statunitensi nei primi tre anni dalla sua adozione. Il primo cittadino americano condannato in applicazione delle norme contenute nel Protect Act fu M.L.C, 69 anni, accusato di aver avuto rapporti sessuali con due giovani rispettivamente di 10 e 13 anni in Cambogia, dove risiedeva da cinque anni. Nel giugno 2003 è stato arrestato dalla polizia cambogiana ed estradato negli Stati Uniti. A seguito delle investigazioni della polizia americana, è stato stimato che abbia commesso abusi a danno di oltre 50 bambini nel periodo intercorso tra il 1998 e il 2003. È stato pertanto condannato ad 8 anni di detenzione.

La Legislazione Italiana

Per quanto riguarda l’applicazione del principio di extraterritorialità nell’ordinamento italiano con riferimento al reato di turismo sessuale a danno di minori, assume un ruolo fondamentale la legge n. 268 del 1998. Con essa sono stati introdotti nel codice penale italiano gli artt. 600-bis, attraverso il quale è possibile punire la condotta del cosiddetto turista sessuale e 600-quinques, relativo al divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile il quale prevede una punizione per “chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività”.

Per la prima sentenza di condanna è stato necessario attendere nove anni, quando il Tribunale di Milano ha giudicato colpevole un cittadino italiano, accusato e di aver violato gli artt. 600-bis, 600-ter. 600 quater. 600 sexties. 609 - quater del codice penale italiano, per azioni poste in essere in Thailandia e Cambogia nel periodo 2001 e 2004. Il caso in questione risulta particolarmente rilevante in quanto permette di individuare alcuni importanti elementi di forza e debolezza che caratterizzano questo tipo di reato, specialmente sotto il profilo della complessità del contesto all’interno del quale queste forme di abuso hanno luogo.

Da un lato, le intercettazioni svolte della Polizia italiana hanno evidenziato un quadro allarmante di abuso su minori non solo accettato ma spesso facilitato dalle stesse famiglie oltre che dalle comunità di appartenenza dei minori. Ciononostante, alcuni dei cosiddetti paesi di destinazione specialmente nell’area del sud est asiatico si stanno indirizzando verso un’azione più concreta.

La legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario.

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La legge 172/2012 ha avuto un complesso iter di approvazione, che ha richiesto un triplice intervento di Camera e Senato. Da ultimo, il 19 settembre 2012 il Senato approva definitivamente il provvedimento che diviene legge.

I primi due articoli della legge 172/2012 sono dedicati all'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2). L'articolo 3 individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali rinviando alla disciplina prevista dalla L. 85/2009, di ratifica del Trattato di Prum.

Il Capo II della legge detta le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, tra le quali spicca l'articolo 4, che prevede rilevanti novelle al codice penale.

Modifiche al Codice Penale

La lettera a) dell'articolo 4 interviene sulla disciplina della prescrizione del reato (art. 157 c.p.) prevedendo che per alcune ipotesi di reato - ulteriori rispetto a quelle già previste dal codice - i termini di prescrizione siano raddoppiati. Aggiungendo un periodo nel sesto comma dell’art. 157 la legge prevede il raddoppio dei termini necessari a prescrivere il reato per le seguenti fattispecie:

  • maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli;
  • riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);
  • prostituzione minorile (art. 600-bis);
  • pornografia minorile anche “virtuale” (art. 600-ter e art. 600-quater.1);
  • detenzione di materiale pornografico (600-quater);
  • turismo sessuale (600-quinquies);
  • impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies);
  • tratta di persone (601);
  • acquisto e alienazione di schiavi (602);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
  • violenza sessuale semplice e di gruppo (609-bis e 609-octies);
  • atti sessuali con minorenne (609-quater);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (cfr. le attenuanti di cui agli articoli 609-bis, terzo comma e 609-quater, quarto comma).

Nuova Fattispecie di Istigazione alla Pedofilia

La lettera b) introduce, dopo l’articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.

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La nuova fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti (primo comma):

  • prostituzione minorile (art. 600-bis);
  • pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1);
  • turismo sessuale (art. 600-quinquies);
  • violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

Modifica al Delitto di Associazione a Delinquere

La lettera c) novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall’art. 416 del codice penale, aggiungendovi un comma affinché in relazione ai seguenti delitti:

  • prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
  • pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
  • detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
  • pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
  • turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.);
  • violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.) in danno di minorenne;
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.) in danno di minorenne;
  • adescamento di minorenne (art. 609-undecies )i partecipanti all’associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell’associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.

Si ricorda che tali sanzioni scatteranno al semplice costituirsi dell’associazione, anche se i suddetti delitti non siano poi effettivamente commessi; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto.

Modifiche ai Delitti di Sfruttamento Sessuale dei Minori

Le lettere da g) a q) dell'articolo 4, comma 1, della legge 172/2012 apportano modifiche alla sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo terzo (Dei delitti contro la libertà individuale) del libro secondo del codice penale (articoli da 600 a 604). In particolare, la legge riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis del codice penale.

In sintesi, la legge:

  • in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;
  • in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma, aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro);
  • stabilisce che l’utilità che viene scambiata con l’atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);

Dati Statistici e Azioni di Contrasto

«Le leggi non funzionano. Sarebbero 80mila i 'consumatori' italiani di turismo sessuale nel mondo. A descrivere la drammatica situazione è l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt), che ieri ad Expo ha presentato l’ottava edizione dell’Osservatorio sulla legge contro lo sfruttamento dei minori nel turismo (la numero 269 del 1998).

L’Italia, almeno sulla carta, è all’avanguardia quanto alle normative che contrastano lo sfruttamento dei minori da parte dei 'travelling offender', ma all’atto pratico queste non vengono rispettate. Nemmeno i tour operator, «che vendono i viaggi e non dicono nulla».

La legge 269, intitolata 'Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù', obbliga le imprese di turismo a scrivere in maniera evidente sui cataloghi e fra i documenti di viaggio consegnati ai clienti la seguente avvertenza: 'La legge italiana punisce reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero'.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile seguono le vittime di reati a sfondo sessuale ai sensi del comma 3 dell’art.11 della legge 66/1996.

Un’altra tappa importante concernente la tutela dei diritti dei minori in tale ambito è la recente approvazione da parte del Parlamento della legge 1° ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” la quale punta ad un rafforzamento della tutela e della protezione giuridica dei minori attraverso una serie di misure.

Questo Dipartimento Minorile ha emanato, nel merito, la circolare prot. n. L’art. 4, comma 1, lettera v) che modifica l’art. 609 decies del codice penale ed estende quanto previsto dall’art. 11, comma 3º, della legge 66/1996 anche per i reati previsti dagli artt. 600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ”, 600 bis “prostituzione minorile”, 600 ter “Pornografia minorile, 600 quinques “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, 601 “tratta e commercio di persone”, 602 “Acquisto o alienazione e commercio di schiavi” del codice penale oltre che a quelli già previsti dall’art.

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