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Tutore di Minori Stranieri Non Accompagnati in Lombardia: Requisiti e Informazioni Utili

In Lombardia, regione con un alto numero di migranti minorenni, si registra una carenza di figure in grado di ricoprire il ruolo di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Si tratta di una figura cruciale per garantire la protezione e l'assistenza di questi giovani.

Chi è il Tutore Volontario?

I tutori volontari sono cittadini che si offrono di esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero giunto in Italia senza adulti di riferimento. "Essere tutori significa essere il punto di riferimento legale, umano e personale per una persona minorenne che, venutasi a trovare nel nostro Paese senza adulti di riferimento, collocata in una comunità, inserita in un sistema di formazione, tutela e avviamento al lavoro, ha bisogno di avere qualcuno che ci sia, che la accompagni nella vita", spiega il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Riccardo Bettiga. Un ruolo che si basa sul "valore aggiunto della relazione umana nel percorso di accoglienza".

Le linee guida nazionali definiscono l’attività del tutore volontario come un’espressione di genitorialità diffusa e di cittadinanza attiva, perché il tutore non è soltanto il rappresentante giuridico del minore, ma anche la persona che lo ascolta e lo guida nella gestione dei suoi problemi. In un certo senso, insomma, ogni tutore rappresenta la partecipazione morale della società tutta alla cura di questi ragazzi.

La Situazione in Lombardia

La Lombardia è al secondo posto in Italia per numero di minori migranti. Al 31 gennaio 2024 si registravano nella nostra 2mila e 729 minori migranti su un totale di 21.991 sul territorio italiano. Il 21,8% è di genere femminile e il 78,2% maschile, a differenza del dato nazionale ove le femmine sono soltanto l`11,8%; il 70% dei Msna in Lombardia ha fra i 15 e i 17 anni, il 25% fra i 7 e i 14 anni, il 5% ha meno di 6 anni.

Requisiti e Come Candidarsi

Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, o stranieri in posizione regolare e con padronanza della lingua italiana, che abbiano più di 25 anni. Sono naturalmente escluse tutte quelle persone che abbiano ricevuto o abbiano in corso procedimenti penali o che ne limitano la genitorialità. Titoli di studio, conoscenza di lingue straniere e precedenti esperienze educative o di volontariato possono aggiungersi alle qualità positive di un candidato, ma non sono obbligatorie. A essere davvero fondamentale, comunque, è una reale disponibilità di tempo e di energie.

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Della persona che si candida a diventare tutore vengono vagliate molte caratteristiche, a cominciare dal livello di motivazione che dimostra. A essere davvero fondamentale, comunque, è una reale disponibilità di tempo e di energie.

Il percorso per creare tutori prevede la diffusione di un bando pubblico per candidature gratuite e volontarie, poi una preselezione dei candidati sulla base dei titoli presentati nella domanda; chi soddisfa i requisiti viene quindi ammesso alla formazione, e chi conclude la formazione viene iscritto nell’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni.

Per chi volesse presentare la propria candidatura, la domanda si inoltra presso gli uffici dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, inserendo il modulo compilato in una busta etichettata come “selezione tutori volontari”. Le domande vengono vagliate in ordine cronologico di presentazione.

In Lombardia il bando è già aperto dallo scorso luglio, qui trovate alcune informazioni, e la domanda da compilare si trova con una ricerca per data qui, nel bollettino ufficiale del 19 luglio 2017.

Per iniziare il percorso per divenire tutore volontario è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari del Garante della propria Regione o Provincia autonoma.

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Formazione e Supporto

Le linee guida dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale prevedono tre moduli formativi iniziali di otto/dieci ore, con una valutazione e un confronto finale, e raccomandano che al tutore venga fornito nel suo compito un supporto legale e psicologico. La formazione prevede un inquadramento generale sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, un inquadramento sulla normativa italiana ed europea, e un modulo più specifico sulle loro necessità.

Doveri e Responsabilità del Tutore

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura (D.Lgs. 25/2008, art. 26, co.

Come immaginabile, al tutore viene richiesta la massima trasparenza e disponibilità a interagire con le altre figure nella vita del ragazzo o della ragazza.

  • Ogni tutor può avere la tutela legale di massimo 3 minori.
  • I minori non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie.

Normativa di Riferimento

Negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata in rapporto percentuale al totale dei migranti giunti nel nostro paese. Si applicano le norme della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri.

Ulteriori interventi normativi sono stati definiti con il D.L. n. 17/2017, con il D.Lgs. n. 220 del 2017, correttivo del D.Lgs. n. 142/2015 (cd. decreto accoglienza), nonché con i successivi decreti in materia di immigrazione, ossia il D.L. n. 113/2018, il D.L. n. 130 del 2020, e nella legislatura in corso, il D.L. n. 20 del 2023 e il D.L. n. 133 del 2023.

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Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).

La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).

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